È di questi giorni la notizia di un decreto legislativo appena varato dal Governo sulla depenalizzazione dei reati di lieve entità. Fra questi rientrano le percosse, le lesioni personali semplici e lo stalking.
Ne parliamo con l’avvocato Davide Steccanella, penalista a Milano.
Avvocato ci spieghi meglio cosa sta succedendo.
Stiamo parlando di fatto di una depenalizzazione di reati ritenuti di lieve entità.
Il Governo ha attuato quanto già previsto dalla legge delega 28 aprile 2014 n. 67 in materia “di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio”.
In pratica sono rientrati nei reati non punibili anche le condotte sanzionate con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, il che significa che riguarda la gran parte dei delitti previsti dal nostro codice penale.
E quindi dove sta la differenza nelle modifiche introdotte al codice penale ?
Significa che una persona imputata di avere commesso un reato ritenuto di lieve entità può essere archiviata per inoffensività del fatto.
Diciamo, per spiegarci meglio, che il nocciolo della questione sta nel concetto di “tenuita’ dell’offesa” per escludere la punibilità delle condotte delittuose. Il punto dolente è la estrema discrezionalità del termine” lieve tenuità” che se può trovare adeguata applicazione in materie di quantitativo di sostanza stupefacente o di tasso alcoolico o anche di oggetto di un furto, ne trova molto meno quando, per esempio, si devono valutare gli effetti dannosi subiti in concreto da una vittima di condotte persecutorie.
L'”abitualità” invece, che sarebbe l’ulteriore requisito richiesto per la non punibilità, è più chiaro perché non si applica a chi in passato è già stato condannato per reati analoghi a quello per cui si procede.
Ma quali sono in pratica i reati non punibili con la nuova legge fermo restando i presupposti enunciati?
Per fare alcuni esempi, l’omissione di soccorso, il danneggiamento e la truffa, le percosse e le lesioni personali semplici, la violenza privata e la minaccia, la violazione di domicilio, ma tanti altri ancora.
Incluso lo stalking?
Si, poiché la norma che punisce all’art. 612 bis Cp gli atti persecutori prevede una pena massima di 5 anni
Devo dire che in tutto questo parlare di” task force” interministeriale per contrastare la violenza sessuale e di genere, questa non mi sembra una bella notizia. Anzi, a dirla tutta, appare una grave regressione. Lei cosa ne pensa e, specialmente, c’è la possibilità di proteggersi legalmente?
Mah, viene specificato con grande enfasi che il legislatore avrebbe introdotto uno specifico rimedio ossia la facoltà, per la persona offesa dal reato, di opposizione entro 10 giorni alla richiesta di archiviazione del PM “per tenuità del fatto”. Tradotto in soldoni, una sorta di “chi tace acconsente”, ragion per cui starà al soggetto denunciante monitorare il conseguente procedimento penale e tenersi pronto, se del caso, a redigere atto di opposizione al Giudice nei termini di legge.
In realtà questa facoltà era ampiamente già prevista per la persona offesa sin dalla originaria emanazione dell’attuale codice di procedura, purchè facesse espressa richiesta di essere notiziata in caso di archiviazione, quindi non si comprende per quale motivo venga spacciato come novità.
La vera modifica resta dunque la possibilità per il PM di archiviare per tenuità del fatto, ipotesi fino ad oggi valevole solo per il procedimento a carico di soggetti minorenni.
Solo che in quel caso la ragione andava ravvisata nel cercare di evitare, ove possibile, un pregiudizio per il minore per il sol fatto di subire il processo.
Qui invece saremmo in presenza di soggetti ampiamente maggiorenni, ed il fatto che la loro punibilità possa dipendere da una eventuale opposizione o meno della persona offesa lascia alquanto perplessi.
Diciamo che non mi esalta una giustizia “delegata alla vittima” in quanto ritengo la giustizia penale materia riservata alla potestà pubblica e non a quella privata.
Rimarrà almeno il risarcimento dei danni nel processo penale?
Ovviamente la persona offesa potrà chiedere il risarcimento con una apposita causa civile ma, a fronte di un fatto ritenuto” tenue”, potrebbe neppure convenire impegnarvi tempo e soldi.
Sinceramente non riesco a ravvisare i vantaggi di queste riforme del sistema sanzionatorio. Né in termini di diritti sociali e basti pensare alla legge contro l’omofobia insabbiata in Senato, né per altri reati come la corruzione, tema purtroppo di grande attualità nella politica italiana. Qual’è la sua opinione in merito?
Si dice che l’intervento legislativo dovrebbe incidere anche in materia di prescrizione e che la riduzione delle cause penali potrebbe determinare l’accorciamento dei tempi per i processi che invece verrebbero fatti, ma resto comunque dubbioso. La delega era palesemente motivata dalla necessità di cercare di porre un rimedio al drammatico problema delle carceri italiane ma, a mio parere, pensare di “risolverlo” eliminando i reati futuri, appare, sia consentito, un tantino stravagante, che ne sarebbe infatti di tutti quelli che oggi sono “dentro”, e sono certamente troppi ?
Quanto alla corruzione, pare che l’attuale Premier abbia solennemente annunciato inasprimenti di pena.
Anche qui, non ho ovviamente nessuna “simpatia” per chi svende per pochi (o tanti) denari la propria pubblica funzione, ma un messaggio secondo cui prendere soldi sarebbe più grave che rovinare la vita di una persona, sarà anche molto “liberal” , ma mi piace poco
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