di avv. Paola Ambruosi.
Quando il coniuge si rifiuta di adeguare il mantenimento
D.
Gentile avvocatessa,
avrei bisogno di un parere legale circa l’adeguamento istat dell’assegno di mantenimento. Descrivo brevemente la mia situazione. Separazione giudiziale nel luglio del 2005, con affidamento esclusivo dei 2 figli e assegno di mantenimento di euro 800,00. Il Tribunale ha emesso la sentenza di separazione nel mese di novembre 2008. In questa sentenza veniva specificato l’adeguamento Istat annuale ipso iure ma lui si rifiuta di adeguare l’assegno. A giugno di quest’anno il mio avvocato ha depositato la richiesta di divorzio dietro mia pressione, perchè lei sperava di raggiungere un accordo consensuale purtroppo fallito, così proseguiremo con la richiesta di sentenza parziale di divorzio. Ho chiesto al mio avvocato di procedere legalmente per l’ottenimento dell’adeguamento istat compreso gli arretrati, se è il caso anche tramite decreto ingiuntivo, lei mi ha risposto che non c’è bisogno del decreto ingiuntivo poichè la sentenza è sufficiente, però continua a temporeggiare nella speranza che si raggiunga un accordo, ma siamo a novembre e conoscendo bene il mio quasi ex marito so per certo che non verserà un euro in più se non gli verrà imposto per vie legali, come non ha mai partecipato alle spese extra dei figli comprese tasse universitarie, ecc. La mia domanda che Vi rivolgo è questa: essendo lui un brigadiere dell’Arma dei carabinieri, (percepisce circa euro 2.000, 00 mensili) posso fare io richiesta delle somme dovute direttamente alla sede centrale del C.N.A. di Chieti, la quale già mi versa su conto corrente gli assegni familiari, inviando loro copia di sentenza?
Facendo dei calcoli tramite un sito internet avvocati.it l’assegno ora dovrebbe essere di circa 862,00 euro, gli arretrati non sono riuscita a calcolare con precisione ma credo che questo spetti a loro. Non vorrei apparire come una donna che si accanisce per soldi, non l’ho mai fatto, ma avendo due figli di cui uno universitario e l’altro che frequenta le superiori, questa seppur piccola somma in più mi è necessaria. Io ho avuto un misero contratto co.co.pro che finirà a dicembre di quest’anno e non sarà più rinnovato quindi potete immaginare in che condizioni economiche viviamo.
Mi permetto di rivolgere un’ultima domanda: avendo lui anche la tredicesima, l’assegno di mantenimento è per 12 mensilità oppure 13? e’ solo un dubbio che vorrei mi fosse chiarito.
Il mio avvocato non si occupa nello specifico di separazione e divorzi anche se ha una discreta esperienza, purtroppo è per carattere molto buonista, spera sempre di risolvere tutto tramite accordi consensuali, ma così facendo alla lunga sono stata danneggiata. Nonostante ciò ho molta stima di lei, è stata lei stessa a dirmi che potevo usufruire del gratuito patrocinio per la separazione, ma per il divorzio mi ha detto che non è possibile perchè hanno tagliato molti fondi di bilancio e io ho paura che se si allungano troppo i tempi dovrò pagare una somma che non potrò permettermi, ecco perchè insisto sugli arretrati del mancato adeguamento istat, per poter pagare l’avvocato.
Scusate se mi sono dilungata ma volevo che aveste un quadro più possibile chiaro della mia situazione.
Grazie
R.
Il vigente codice civile all’art. 155, 5° comma dispone che l’assegno di mantenimento è annualmente automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Laddove il suddetto adeguamento sia statuito espressamente con sentenza del giudice e il coniuge obbligato non provveda alla loro sua corresponsione, questi è chiaramente inadempiente.
Il nostro ordinamento prevede delle specifiche misure atte a garantire l’adempimento del coniuge obbligato al mantenimento dell’altro coniuge e/o dei figli.
I provvedimenti temporanei ed urgenti, adottati dal Presidente del Tribunale o dal Giudice istruttore nel procedimento di separazione a norma dell’art. 708 c.p.c., sono soggetti, in difetto di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, salvo che il beneficiario del provvedimento –coniuge avente diritto – preferisca avvalersi, come gli è alternativamente consentito, della normale procedura di esecuzione, notificando alla controparte il titolo e l’intimazione ad adempiere.
Nella prima ipotesi giudice competente per l’esecuzione è quello che ha emesso il provvedimento o quello competente per il merito se risulta già instaurato il relativo giudizio, mentre nella seconda ipotesi competente è il giudice dell’esecuzione secondo le regole ordinarie.
Il procedimento che conduce all’esecuzione forzata viene attivato quando sussiste un credito ed il debitore non vi dia spontaneo adempimento e si rifiuti dunque di pagare il dovuto. Il creditore insoddisfatto, ovvero il coniuge avente diritto, pertanto, per ottenere l’adempimento, potrà far valere coattivamente la propria pretesa, adendo l’autorità giudiziaria competente, pur in assenza della collaborazione del debitore, ai fini del soddisfacimento della sua pretesa.
L’esecuzione forzata è un vero e proprio procedimento giudiziale che si svolge avanti il Tribunale e che ha il fine di far ottenere al creditore quanto gli spetta in base al titolo esecutivo in suo possesso. Nella fattispecie, il titolo esecutivo è il decreto di omologa (del verbale di separazione), come le ha giustamente detto il suo avvocato.
Prima di iniziare l’esecuzione forzate è data facoltà al debitore di adempiere spontaneamente, a mezzo della notifica dell’atto di precetto, con il quale si ingiunge di pagare entro un dato termine, avvertendolo che in caso contrario si darà corso all’esecuzione forzata che, peraltro, ha inizio con il pignoramento a cui seguirà la vendita dei beni pignorati.
Le modalità esecutive del pignoramento e della vendita si differenziano a seconda che essi abbiano ad oggetto beni mobili o immobili che si trovano presso il debitore, ovvero beni mobili del creditore che però si trovano presso terzi.
Pertanto, nel caso esposto dalla lettrice, se il coniuge obbligato si riveli inadempiente anche successivamente alla notifica dell’atto di precetto – eseguita unitamente a quella dell’originale del decreto di omologa (del verbale di separazione) quale titolo esecutivo – si potrà ben procedere dinanzi al Giudice dell’esecuzione al pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. – e quindi presso il C.N.A. di Chieti che, come è stato riferito, già versa gli assegni familiari sul c/c. della lettrice. E’ quindi evidente che la procedura potrà essere attivata solo a mezzo di un legale che dovrà redigere atto di precetto e, successivamente, atto di pignoramento presso terzi innanzi al Giudice competente e che potrà presenziare all’udienza fissata per la dichiarazione del terzo e l’eventuale assegnazione delle somme.
Riguardo al secondo quesito, si precisa che l’assegno di mantenimento è calcolato sul reddito dell’obbligato nella sua interezza e quindi tenendo conto anche della tredicesima mensilità che, di conseguenza, costituisce unitamente allo stipendio mensile, il reddito annuale complessivo. Pertanto, è già stato considerato ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento.
La lettrice non precisa quale è la propria città di residenza e quindi non è dato conoscere il Tribunale di riferimento. Quanto ai “tagli ai fondi di bilancio” cui accenna, non si specifica se sono tagli compiuti dal ministero, che ad oggi non risulterebbero, o se relativi a legislazioni regionali o comunali specifiche. Non risultano, allo stato, ulteriori limitazioni all’accesso al gratuito patrocinio a parte quello relativo al tetto reddituale che non deve essere superiore a euro 10.628,16.
Se vuoi chiedere un parere scrivi a info@dols.net
1 commento
buongiorno, vorrei sapere come comportarmi dato che nella sentenza di divorzio nulla viene detto dell’adeguamento Istat.
E’ comunque dovuto?
come potrei ottenerlo??
non glie l’ho mai chiesto prima l’adeguamento, ma i soldi che mi passa sono talmente pochi!
sono passati 7 anni dal divorzio, che prescrizione c’è??
la ringrazio moltissimo,
buon lavoro