di avv. Paola Ambruosi
Quando la controparte ricorre in appello.
D.
Gent.ma avvocatessa,
ho appena avviato il ricorso per il divorzio chiedendo la sentenza parziale. Ho letto che la controparte può ricorrere in appello immediato. E’ possibile che possa farlo senza fornire le giuste motivazioni? Se invece non dovesse appellarsi, crede che potrei ottenere la sentenza parziale, con relativa annotazione sull’atto di matrimonio, e risposarmi entro l’anno?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
L. A.
R.
La legge n. 898 del 1970, la cosiddetta “Legge divorzio”, all’art. 4, comma 12, stabilisce che “nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”. La stessa norma prevede come unico mezzo di impugnazione esperibile da controparte l’appello immediato.
Con sentenza parziale di divorzio, il Giudice decide solo in merito allo stato civile dei coniugi e quindi sul solo capo di domanda relativo allo scioglimento del matrimonio, rinviando alla pronuncia della sentenza definitiva del giudizio la definizione di questioni quali l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento per uno dei coniugi e per i figli, etc.
Emessa la sentenza non definitiva, controparte, nel caso in cui non dovesse condividerla, potrà impugnarla, proponendo appello immediato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza medesima; in caso contrario, ovvero in mancanza di notificazione, per i procedimenti instaurati fino al 3 luglio 2009 il termine per proporre appello è di un anno, decorrente dalla pubblicazione della sentenza (art. 327, comma 1 codice di procedura civile anteriore alle modifiche introdotte dalla Riforma 2009 del processo civile), mentre per i procedimenti instaurati dal 4 luglio 2009 il termine è di 6 mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza (art. 327, comma 1, come modificato sempre dalla Riforma 2009). In caso di mancato rispetto dei suddetti termini perentori, la parte interessata ad impugnare la sentenza, decadrà dal suo diritto e la sentenza passerà in giudicato.
E’, pertanto, ovvio che se si vuole procedere con celerità, si dovrà optare per la prima soluzione, e quindi notificare la sentenza alla controparte, che, se interessato, dovrà proporre appello entro e non oltre 30 giorni dalla notifica medesima.
Le parti, se concordano sulla sentenza parziale, possono altresì espressamente rinunciare al termine per l’appello e quindi la sentenza passa immediatamente in giudicato.
Quanto alle giuste motivazioni fornite in sede di appello, è ovvio che sarà il Giudice a reputare giusti o meno i motivi di appello proposti nel ricorso depositato da controparte. L’interesse ad impugnare è una manifestazione del generale interesse ad agire della parte ai sensi dell’art. 100 c.p.c.. Nella fase dell’impugnazione la parte ha interesse ad ottenere la modificazione, in tutto o in parte, di un provvedimento emesso dal Giudice, del quale si dichiara in tutto o in parte insoddisfatta. Tale interesse va rimesso all’ apprezzamento del Giudice in relazione all’utilità concreta che può derivare alla parte dall’accoglimento dell’impugnazione ed al vantaggio effettivo che potrà conseguirne.
Decorsi i termini suddetti per l’impugnazione la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, passa in giudicato e dovrà essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale che l’ha emessa, all’Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, per essere annotata in calce all’atto di matrimonio e per ulteriori adempimenti formali.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno pertanto efficacia erga omnes a decorrere dal giorno dell’annotazione della sentenza; da questo momento, pertanto, sarà possibile risposarsi.
Se vuoi chiedere un parere scrivi a info@dols.net
2 commenti
Buongiorno avvocato, volevo chiederle se l’appello immediato è valido solo per la sentenza parziale di divorzio o anche per una sentenza di divorzio giudiziale (comprensiva di regolarizzazione degli aspetti economici tra i coniugi) la cessazione degli effetti civili del matrimonio da quando è valida? Vorrei impugnare solo le condizioni economiche decise da giudice, ma non il divorzio, perchè vorrei risposarmi quanto prima. Grazie.
Buongiorno,
Purtroppo ho un dubbio troppo grande e non riesco ad avere il chiarimento esplicito da parte del mio avvocato (nulla togliere perché è molto professionale, ma di poche parole).
Entro nel merito… Sono separata dal 2013 e sono quasi 3 anni che sto cercando di concludere il divorzio in quanto a settembre mi dovrei sposare!
Il mio ex marito non vole firmare il divorzio per il semplice fatto che non vuole dare il mantenimento alla nostra bimba!
A novembre 2021 c’è stata la prima udienza, a cui lui NON si è presentato, in quel caso il Giudice ha previsto che la bimba fosse collocata presso la mia abitazione e che le fossero dati 200 € di mantenimento. Ha poi fissato la prossima udienza il 21 aprile 2022, quindi questo mese ed io dovrei sposarmi a settembre! Ma lui si ostina a non voler firmare!
Io ovviamente sono sconcertata, perché è assurdo che la Legge possa permettere ciò e sono davvero afflitta perché ho paura di non fare a tempo con il matrimonio!
Volevo appunto chiedere se farò a tempo!
Grazie mille,
Saluti Adriana