Un processo breve che breve non è.
La seconda fase del rito speciale introdotto dalla Legge Fornero si conclude con una sentenza di accoglimento o rigetto della domanda ricorrente avverso la quale e’ possibile proporre reclamo.
Il reclamo va presentato mediante deposito del relativo ricorso innanzi alla Corte d’Appello -Sezione Lavoro -territorialmente competente e cio’ entro e non oltre i 30 gg successivi alla notificazione della sentenza od alla sua comunicazione se avvenuta in data anteriore.
In detta fase non può essere richiesta l’ammissione di nuovi mezzi di prova, ne’ possono essere prodotti nuovi documenti a meno che il Collegio, anche d’ufficio, non li ritenga indispensabili ai fini della decisione oppure nel caso in cui la parte dimostri di non averli potuti produrre nella seconda fase del processo breve per causa ad essa non imputabile.
Ad ogni buon conto, a seguito del deposito del ricorso, la Corte d’Appello fissa con decreto l’udienza di discussione nei 60 giorni successivi.
Il ricorso, con il pedissequo decreto, va notificato alla controparte almeno 30 gg prima dell’udienza e quest’ultima deve costituirsi almeno 10 gg prima della stessa.
Con il reclamo e’ possibile presentare ” istanza di inibitoria”, il che significa, in parole semplici, che e’ possibile chiedere la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza e ciò, chiaramente, all’unico fine di evitare che – nelle more del reclamo -la parte risultante vittoriosa nella seconda fase del “processo breve” possa portare a compimento l’esecuzione della sentenza (rectius portare a termine la procedura esecutiva e cioè il pignoramento)
La c.d. Istanza inibitoria viene esaminata dalla Corte D’Appello in prima udienza e viene accolta solo nel nel caso in cui l’esecuzione abbia già avuto inizio e se ricorrono gravi motivi.
Ciò, quindi, significa che se l’altra parte ha semplicemente notificato l’atto di precetto, ma non ha ancora dato corso all’esecuzione vera e propria l’esito dell’istanza di inibitoria e’ scontato: il rigetto.
Ma torniamo al reclamo vero e proprio.
Alla prima udienza, la Corte d’Appello sente le parti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione (rectius alle prove) eventualmente ammessi ed all’esito degli stessi decide la causa con sentenza, completa di motivazione, che viene depositata in cancelleria entro i 10 gg successivi al l’udienza di discussione.
Eccoci giunti, di fatto, al termine dell’innominata TERZA FASE del processo breve!!! Ma … perdonate ….non si era detto che le fasi del nuovo rito speciale sarebbero state due?
Ora, vi chiederete se la via crucis giudiziaria ed “il bagno di sangue” finanziario di entrambe le parti del contenzioso termina qui…NO, prosegue con il ricorso in Cassazione che sino ad oggi costituiva il III grado di giudizio, ma che oggi grazie al “processo breve” possiamo anche definire il IV grado di giudizio…..
Dura lex, sed lex.