di Cinzia Paese
La Legge Fornero non e’ andata ad abrogare la Legge Biagi, ma solo ad integrarla.
In particolare, la legge Fornero ha modificato le norme dall’art. 61 all’art. 69 del dlgs 276/03 ed ha aggiunto l’art. 69 bis
Analizziamo cosa e’ cambiato
Secondo la vecchia previsione di cui all’art. 61, comma 1: “…Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa….”
Detto comma e’ stato così sostituito: “«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La riforma Fornero ha, quindi, in primis soppresso ogni riferimento a “programmi di lavoro o fase ” del progetto.
Riferimento ad un concetto generico che, sino ad oggi, ha consentito ai “committenti” di fare eccessivo uso ed abuso di contratti a progetto poi accertati, invece, come non genuini.
Sulla base della nuova formulazione dell’art. 61 comma 1, il progetto ora
– deve essere specifico e cioè definito nel suo contenuto caratterizzante
– non può avere ad oggetto compiti ripetitivi e/o meramente esecutivi e cioè elementari e privi di margini di autonomia operativa
– deve essere collegato ad un determinato risultato finale obiettivamente verificabile
– non può coincidere con l’oggetto sociale del committente.
Determinazione quest’ultima anch’essa sacrosanta e per meglio comprenderla si pensi, per esempio, ad un Ospedale che assume “a progetto” un’infermiera o ad una Scuola che assume “a progetto” un’insegnante (!!!).
Ad ogni buon conto, corre l’obbligo di precisare che l’introduzione di detta ultima previsione non costituisce una vera e propria novità… infatti, si rammenta la circolare del 29 gennaio 2008 n. 4 con la quale il Ministero del lavoro, sul punto, aveva già fornito agli ispettori del lavoro precise indicazioni operative.
La suddetta circolare precisava proprio che l’oggetto del progetto non poteva coincidere totalmente con l’attività principale o accessoria dell’impresa e non poteva ad essa sovrapporsi, ma poteva essere soltanto ad essa funzionalmente correlato.
Trattasi, quindi, della consacrazione in legge di un principio già affermato e, peraltro, già da tempo condiviso dalla giurisprudenza formatasi in argomento.
Argomento – tra gli altri – sul quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e’ tornato ad esprimersi con la circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012.
Prosegue…