Dovremmo ricordarlo a chi utilizza questo epiteto sui media, specie in TV, vedi il 4 febbraio a Piazzapulita. Espressione che ha lasciato allibite sia la rappresentante della destra (Santanchè) che della sinistra (Marzano)
Sempre reato dare della “zoc…” a una donna
La Suprema corte condanna l’abitudine di alcuni uomini di coinvolgere la sfera sessuale in contesti sociali come quello lavorativo
Risponde del reato di ingiuria chi, durante una discussione per motivi di lavoro, definisce la collega «zoccola», offendendo la sua reputazione e ponendola in una condizione di marginalità e minorità.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 5070 del 31 gennaio 2013, ha respinto il ricorso di un 60enne contro la decisione di colpevolezza del Tribunale di Messina che lo ha condannato al risarcimento del danno per il reato di ingiuria essendosi rivolto alla collega dicendole «sei una zoccola».
La quinta sezione penale, in linea con la Corte territoriale, ha ritenuto irrilevanti la reciprocità delle offese o provocazioni: l’accesa discussione sfociata tra i due colleghi, insorta in merito al conferimento, a lui, di un incarico ma che la donna riteneva “dovuto” per la maggiore anzianità. Lei ha sostenuto che lui«aveva brigato» per ottenere tale incarico, e lui, di tutta risposta, le ha dato della prostituta.
La Suprema corte ha ricordato che «ogni volta che si deve offendere una donna è immancabile il riferimento ai presunti comportamenti sessuali della stessa; qualunque sia il ceto sociale di appartenenza, qualunque sia il grado di istruzione, qualunque sia la natura della discussione, l’uomo di norma non accusa la sua avversaria donna di dire il falso, di essere una imbrogliona, di sopravalutarsi, tutte accuse nella specie più pertinenti all’oggetto della discussione, ma di essere una “puttana o una zoccola”, offese de tutto inconferenti rispetto alla contesa verbale, con ciò non solo offendendo gravemente la reputazione della donna, ma cercando di porla in una condizione di marginalità e minorità».
Insomma, per Piazza Cavour non sono sussistenti i presupposti per ritenere l’esimente della provocazione: la donna, rammaricata dall’esclusione, ha imputato la nomina del collega alle sue manovre.
«Si tratta – si legge in sentenza – di accuse ricorrenti in casi simili: chi ambisce a un incarico cerca di mettere in evidenza le proprie capacità e di rappresentarle a chi debba adottare la decisione; anche queste possono essere ritenute manovre più o meno corrette».
Ma, insinuare che si siano adottati tali comportamenti, non costituisce una grave provocazione che può legittimare la reazione offensiva perché si tratta di considerazioni e valutazioni ricorrenti in tutte le ipotesi di concorso e che non sono contrarie al vivere civile. Pertanto, non ricorrono gli estremi per ritenere che la donna ha commesso un fatto ingiusto tale da giustificare la reazione del collega.
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L’immagine è di Barbara Pece