Il tema della separazione è di grande attualità almeno quanto lo è instillare l’idea che salvare “la famiglia” preveda azioni che inducano alla richiesta di psicologi per valutare o meno l’attendibilità di un ex-coniuge durante la separazione o la richiesta di divorzio.
Per far fronte alla grande responsabilità di tutelare veramente l’interesse del minore, diversi sono i magistrati che nominano degli esperti quali psicologi, psichiatri, neuro- psichiatri infantili per effettuare una CTU (art. 191 c. p. c.), ovvero una consulenza tecnica per decidere quale sia la scelta più idonea per i figli. Uno step tutt’altro che semplice perché diventa difficile scegliere in maniera equilibrata quando si hanno di fronte ex coniugi che si separano a causa di violenza o abusi in famiglia .
(la figura a sinistra rappresenta le 10 tavole del “test di Rorschach”, uno dei test che il CTU potrebbe decidere di somministrare durante le sedute)
Cosa sono questi due acronimi CTU e CTP? Seguiamo con ordine queste due figure professionali, che possono essere così sintetizzate:
La Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU)
Il giudice può richiedere una CTU in ambito psicologico quando:
– – in caso di contrasto fra i genitori durante la separazione per decidere l’affido dei figli minori
– – in caso di affidamento extra-familiare di bambini provenienti da nuclei familiari inadeguati
– per valutare la presenza o meno un danno biologico di natura psichica
– – per accertare l’idoneità psicologica di una persona che richiede l’adozione di un minore
Dunque in un procedimento giuridico, il consulente tecnico d’ufficio nominato e che farà giuramento, diventerà a tutti gli effetti “gli occhi del giudice”.
La Consulenza Tecnica di Parte (CTP)
Stabilito e confermato il CTU i due ex-coniugi potranno avvalersi di un consulente “di parte” (CTP) nominato dai rispettivi avvocati. Il suo ruolo sarà quello di assistere il proprio cliente e di affiancare il CTU nel compimento del suo incarico verificando la correttezza metodologica della Consulenza, formulando osservazioni o critiche (senza sbuffare o spazientirsi durante le sedute perché l’etica non glielo consentirebbe) e qualora il CTP volesse registrarvi, anziché prendere appunti scritti, esigete quantomeno un format ufficiale nel quale darete il vostro consenso. I CTP in conclusione controlleranno il lavoro del CTU avvalendosi anche della possibilità di fornire relazione scritta (art. 195 c. p. c.) e aiuteranno il proprio cliente ad affrontare questa situazione psicologicamente stressante.
Perché di clienti parliamo, sia chiaro, queste figure professionali dovranno essere “pagate” e, menzioniamolo, non tutti potranno permettersi un CTP.
Le tariffe? Si parte da una base di €.1.500/2.000 per i CTU e €.800/1.500 per i CTP. (“importi base” ovvero: da questi importi a salire). Tali oneri non saranno mai ricompresi nel “gratuito patrocinio” in quanto quest’ultimo copre solo le spese legali e non quelle relative alle Consulenze d’Ufficio o di Parte.
Il CTU. – fondamentale – dovrà avvalersi di alcuni principi del Codice Deontologico dello Psicologo Forense:
Art. 6: Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili. Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi sia dai soggetti stessi sia dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di loro.
Art. 7: Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità delle informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte. Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati e, all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative esplicitando i limiti dei propri risultati. Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare compreso il presunto abusante), deve denunciare i limiti della propria indagine.
Art. 8: Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato.
Art. 11: Stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto. Egli ricorre, ove possibile, alla video registrazione o, quantomeno, alla audio registrazione delle attività svolte consistenti nella acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato.
Art. 14: Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi. Garantisce nella comunicazione con il minore che l’incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione; evitando, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini.
Art. 15: I colloqui con il minore tengono conto che egli è già stato sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.
Art. 17: Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino, i genitori ed i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l’ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere. Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e l’influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha in custodia.
Il CTU potrà inoltre effettuare colloqui di osservazione con il minore. E su questo punto lascio a voi questa riflessione: davvero un bambino merita tutto questo “stress emotivo” a causa di adulti egoisti e rancorosi?
(Ogni giovedì Imma ha uno spazio di 30 min. alle 18.30 su Radio Stonata, da dove proviene questo articolo)
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