Non tutti figli nascono con l’accordo di coppia
Mario Balotelli è il padre di Pia. La figlia che era stata concepita il 5 dicembre 2012 dalla sua ex fidanzata, Raffaella Fico, è stata riconosciuta dal famoso calciatore milanista. Lo ha annunciato qualche giorno fa tramite Twitter a quasi un anno e mezzo dalla nascita della bambina, usando queste parole: “Finalmente la verità… Pia… Dolce bimba mia!!! Tuo padre”. La domanda sorge spontanea, cosa impediva a questo genitore di godere di questa verità?
L’avv. Bernardini De Pace di recente ha sottolineato una condizione legale che non tutti conoscono: “se ci si sottrae alla richiesta del test del Dna, il Tribunale confermerà “tout court” la paternità perché valuterà tale sottrazione come un chiaro sintomo di malafede atto a voler nascondere importanti rivelazioni”. Generalmente, nei provvedimenti dei giudici viene sempre disposto un assegno periodico a carico di un genitore, quale contributo al mantenimento dei figli (che viene sovente confuso come mantenimento destinato alle ex-mogli). Il giudice valuta, in maniera discrezionale, i bisogni dei figli, valuta i redditi dei coniugi, calcola tutti gli elementi acquisiti, ma sfatiamo una leggenda metropolitana, raramente stabilirà assegni miliardari.
Viviamo tempi difficili, soprattutto in merito alle separazioni, sulla cautela della maternità e la cura dei figli.
La capacità di concepire un bambino – un tema scottante e riportato quasi giornalmente in tanti quotidiani nazionali – non sempre coincide con il diventare genitore. Un bambino non sempre ha la fortuna di nascere desiderato, voluto o quantomeno tutelato legalmente e, suo malgrado, quel rifiuto, quel tentennamento immaturo, lo colpirà nel profondo durante il suo cammino. Incalcolabili le spese emotive, non solo economiche, che ruotano attorno a queste vicende familiari. In Italia una madre single non è tutelata, non come meriterebbe. Un argomento questo, scomodo, eternamente trascurato, ma sempre attuale.
Siamo nel 2014 eppure una ragazza madre, oggi, per far valere i diritti del minore, abbandonato dall’altro genitore, deve avere grande disponibilità economica “a fondo perduto” per intraprendere una dichiarazione giudiziale di paternità. Queste sono azioni molto costose e faticose. Nel frattempo passano gli anni e il bambino continua a rimanere a totale carico della ragazza-madre. Questo accade anche quando esiste un padre biologico, magari benestante, che continua a non versare l’assegno di mantenimento ai figli non riconosciuti. Quanti sono i bambini riusciti a rimanere vivi, senza finire nei cassonetti o abbandonati nelle case famiglia, grazie a madri che non si sono mai scoraggiate di fronte ai diversi grandi ostacoli presentati e alle grandi ingiustizie ricevute?
Testimonianza di una madre: “mi sono rivolta ai servizi sociali per avere aiuto, ma ho ricevuto risposta che il padre di mio figlio è benestante, con alto reddito, dunque non ho diritto a ricevere aiuti perché doveva essere il Tribunale a ordinare al padre di pagare per i bisogni del figlio. Chiedendo aiuto al Tribunale, mi è stato risposto di andare dai servizi sociali”.
La figlia di Mario Balotelli è nata con la camicia giusta.
La normativa
art. 147 Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
art. 148 Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli
Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l’altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli. Il giudice dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi che l’esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione (Cod. Proc. Civ. 710). Nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell’accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice. I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.
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