Per l’assegno di mantenimento la rivalutazione Istat opera automaticamente e le somme maturate prima della sentenza sono comunque soggette ad Istat.
D.
Egregio avv. Ambruosi,
ho letto con vivo interesse alcuni suoi articoli comparsi su dol’s e, più precisamente le considerazioni riguardanti l’assegno d mantenimento ed il relativo adeguamento Istat.
Mi permetto quindi di chiederLe un chiarimento legato all’assegno di mantenimento che il mio ex coniuge corrisponde – in modo piuttosto irregolare – per me e per le nostre 2 figlie (attualmente di 21 anni, universitaria, e 13 anni, studentessa) che sono a me esclusivamente affidate.
Nel premetterLe che l’assegno in questione costituisce la nostra magra fonte di reddito, Le descrivo brevemente la mia situazione:
● inizio della separazione giudiziale nel maggio 2003 con assegno di mantenimento, di euro 700,00/mese stabilito dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore (SA) e da corrispondere a partire dal giugno 2003;
. nel dicembre 2004 rideterminazione dell’assegno di mantenimento in euro 500,00/mese e da corrispondere a partire dal gennaio 2005;
● sentenza di separazione dell’ottobre 2008 con affido esclusivo delle mie figlie a me e rideterminazione dell’assegno di mantenimento in euro 550,00/mese oltre Istat da rivalutare automaticamente ed annualmente.
Può gentilmente chiarirmi questi dubbi che mi stanno ossessionando?
1) l’ISTAT maturato prima della sentenza (da giugno 2003 a settembre 2008) sull’assegno di mantenimento provvisorio, resta valido oppure l’importo dell’assegno di mantenimento disposto in sentenza fa ripartire da zero il conteggio dell’Istat?
2) In caso affermativo, posso considerare definitivamente acquisito sull’attuale assegno di mantenimento il predetto adeguamento Istat 6/2003-9/2008?
3) E’ quindi mio diritto ottenere anche gli arretrati dell’adeguamento Istat dal 6/2003 al 9/2008? Mi permetto di rivolgerLe un’ultima domanda:
4) dato che il mio ex coniuge percepisce anche la tredicesima mensilità, l’assegno di mantenimento per noi 3 deve essere considerato per 12 o per 13 mensilità?
Attendo con ansia la Sua cortese risposta e, ringraziandoLa anticipatamente per il tempo che mi ha dedicato,
La saluto distintamente.
R.
La rivalutazione Istat opera automaticamente e le somme maturate prima della sentenza sono comunque soggette ad Istat. Ricordi, però, che la somma dovuta e non versata è oggetto, secondo l’art. 2948 c.c., di prescrizione breve pertanto potrà agire esclusivamente per i crediti maturati negli ultimi 5 anni.
Quanto al suo ultimo quesito, l’assegno è calcolato sul reddito e quindi versato in 12 rate. la tredicesima mensilità è dunque già stata valutata ai fini della quantificazione dell’assegno.
Per informazioni scrivere a info@dols.net
1 commento
Mah, dal 2007 ad oggi mia madre ha sempre avuto lo stesso importo per l’assegno…. Sarà perchè mio padre è in pensione e gli aumenti Istat vanno a farsi benedire….