Nell’attesa della Riforma Renzi
Essere assunti nonostante la crisi: se si è donna o disoccupati ancora si può.
La Legge 407 del 29.12.1990 (G.U., 303 del 31.12.1990) all’art. 8, comma. 9, prevede la concessione di incentivi, sia in favore dei datori di lavoro privati che di Enti pubblici economici, in caso di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di lavoratori disoccupati da 24 mesi, oppure sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per eguale periodo.
Trattasi di uno sgravio del 50% dei contributi (previdenziali e dei premi INAIL) a carico del datore di lavoro con una durata di 36 mesi dal giorno dell’assunzione.
La percentuale di sgravio è innalzato,
poi, sino al 100% nel caso in cui il datore di lavoro sia un’impresa operante nel Mezzogiorno o un’impresa artigiana ovunque essa sia ubicata.
Attenzione, perché detta modalità di assunzione agevolata può essere utilizzata se:
1. il/la lavoratore/lavoratrice è disoccupato/a da almeno 24 mesi con certificazione del Centro per l’Impiego.
2. l’assunzione viene effettuata a tempo indeterminato sin dall’origine.
3. l’assunzione non viene effettuata al fine di sostituire dipendenti della stessa impresa licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi nei 6 mesi immediatamente precedenti. Non si considerano tali i dimissionari o i lavoratori assunti a termine che siano stati licenziati per scadenza di contratto.
L’incentivo, peraltro, spetta anche se è intervenuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, ma a condizione che detto lavoro sia stato preventivamente offerto ai lavoratori licenziati (i quali restano, per 6 mesi, titolari di un diritto di precedenza all’assunzione) e che questi l’abbiano rifiutato.
La Legge 407/90 riconosce, quindi, un’agevolazione contributiva simile, ma migliore, rispetto a quella di cui alla più recente Riforma Fornero.
Ed invero, l’art. 4 comma 8 e 10 della L. 92/12 (c.d. Legge Fornero) prevede anch’esso un’agevolazione contributiva in caso di assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine (anche part time o di somministrazione), effettuate a decorrere dal 1.01.2013 di lavoratori o lavoratrici con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi e come tali registrati presso il Centro per l’Impiego competente per domicilio
Al fine di poter accedere a detta agevolazione devono sussistere le condizioni di cui all’art. 1 comma 1175 e 1176 della L. 296/06 e cioè il datore di lavoro deve:
1) aver correttamente adempiuto agli obblighi contributivi.
2) aver osservato tutte le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro
3) aver rispettato gli accordi e i CCNL regionali, territoriali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
4) aver dato applicazione ai principi stabiliti dalla legge per la fruizione dei benefici contributivi e normativi relativi alle assunzioni agevolate.
La misura della suindicata agevolazione è la seguente:
riduzione del 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei premi assicurativi INAIL per il seguente periodo di tempo:
– 18 mesi dalla data di assunzione se viene stipulato un contratto a tempo indeterminato
– 12 mesi dalla data di assunzione se viene stipulato un contratto a tempo determinato.
Se il contratto viene, poi, trasformato a tempo indeterminato entro la scadenza del beneficio iniziale, la riduzione contributiva si prolunga fino al 18° mese dalla data dell’assunzione a termine.
La stessa agevolazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 4 comma 11 L. 92/12 (cd L. Fornero) si applica in caso di assunzioni – effettuate a decorrere dall’1.01.2013 – di donne di qualsiasi età che:
1) siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti in aree svantaggiate (Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE) e se con professione o provenienza da un settore tecnico economico avente un’accentuata disparità occupazionale di genere (aree dove, cioè, è presente un tasso di disparità uomo- donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo – donna)
2) siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti.
Dunque, sembrerebbe che la vecchia L. 407/90 (che prevede agevolazioni per ben 36 mesi) sia preferibile alla Legge Fornero (che prevede agevolazioni per 12 o 18 mesi al massimo).
Tuttavia, esiste un diversa possibilità di occupare il personale e di ottenere le medesime agevolazioni per un periodo di tempo assai più lungo.
Come? Si potrebbe godere prima dell’agevolazione prevista dalla Legge Fornero (sempre che ne ricorrano le condizioni) assumendo il/la lavoratore/lavoratrice con un contratto a termine per poi godere (sempre che ne ricorrano le condizioni) dell’agevolazione di cui alla L. 407/90 trasformando il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Sulla fattibilità di questo modus operandi di gran conforto è la circolare INPS n. 111 del 24.07.2013 nella quale così si legge: “ricorrendo particolari condizioni è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 407/1990 per la trasformazione a tempo indeterminato”.
Ed invero, l’incentivo previsto dalla legge 407/1990, spetta anche nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi dell’articolo 4, comma 8 Legge Fornero, atteso che se non fosse intervenuta la trasformazione del rapporto lavorativo da determinato ad indeterminato, il/la lavoratore/lavoratrice sarebbe tornato/a ad essere disoccupato/ta con un’anzianità di almeno 24 mesi.
Attenzione, però, perché l’incentivo di cui sopra non spetta se il/la lavoratore/ lavoratrice ha maturato, nel frattempo, il diritto di precedenza all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell’at. 5 comma 4 quater dlgs 368/2001 che così statuisce: ” Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o piu’ contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attivita’ lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza ( fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale) nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia’ espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.
In breve, il massimo dell’agevolazione si può ottenere assumendo prima ai sensi dell’art. 4 della Legge Fornero il/la lavoratore/lavoratrice con contratto subordinato a termine per un massimo di 6 mesi (meglio 5 mesi al fine di evitare ogni possibile rischio di maturazione del diritto di precedenza di cui sopra) e poi, alla scadenza di quest’ultimo contratto, trasformando il rapporto di lavoro da determinato ad indeterminato (part time o full time che sia) ai sensi della L. 407/90.
In tal modo si avrà un’agevolazione del 50% dei contributi (e dei premi INAIL) a carico del datore di lavoro per 12 mesi dal giorno dell’assunzione, oltre ad una successiva agevolazione del 50% (o del 100% se ne ricorrono le condizioni) dei contributi (e dei premi INAIL)a carico del datore di lavoro per ben 36 mesi dalla decorrenza della trasformazione del rapporto da determinato ad indeterminato.
Il tutto per un totale di ben 48 mesi di agevolazioni
Melius abundare quam deficere!