POSSIBILE LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA SE I PERMESSI DELLA LEGGE 104/92 VENGONO UTILIZZATI IMPROPRIAMENTE
Se i permessi retribuiti destinati a lavoratrici e lavoratori dipendenti disabili o che assistono disabili in situazione di gravità sono un importante segno di civiltà, altrettanto non si può dire del comportamento di chi utilizza impropriamente tali permessi. Sull’abuso si fondano tutte le indicazioni tese a ridimensionarne la presenza, penalizzando o complicandone l’uso anche per chi correttamente esige un proprio diritto.
Sul tema della natura illecita dell’abuso del diritto di fruire di tali permessi interviene la Corte di Cassazione con una recente sentenza (n. 4984, 8 gennaio 2014). Il fatto: un datore di lavoro si avvale di un’agenzia investigativa per pedinare un dipendente, sospettato di utilizzare i permessi previsti ai sensi dell’art. 33 della legge 104/92 per andare in vacanza. Accertato il fatto, licenzia il lavoratore.
Il licenziamento viene impugnato dal dipendente, che contesta la liceità del controllo effettuato tramite attività investigativa ai sensi degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori. Secondo lo Statuto infatti sarebbero legittimati, in presenza di ragionevole sospetto, solo i controlli c.d. “difensivi” cioè finalizzati ad accertare illeciti a danno del patrimonio aziendale.
In primo grado il Tribunale accoglie il ricorso del lavoratore, ma la Corte d’Appello ribalta la sentenza argomentando che l’uso improprio del diritto previsto dall’art. 33 della L. 104/92 costituisce un abuso non solo nei confronti dell’azienda ma anche nei confronti dell’INPS che ne corrisponde l’indennità.
La Corte di Cassazione ritenendo la natura illecita dell’abuso del diritto a beneficiare dei permessi per assistere i congiunti, esclude che il controllo esercitato dal datore di lavoro posso considerarsi teso ad accertare l’adempimento della prestazione lavorativa dal momento che è stato effettuato fuori dall’orario di lavoro.
Afferma altresì che l’utilizzo di permessi con finalità assistenziale per scopi diversi (la vacanza), costituisce un comportamento idoneo a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, con conseguente legittimità del licenziamento per giusta causa.
L’articolo 33 della legge 104/92 (la normativa quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede per i soli lavoratori dipendenti la possibilità di ottenere permessi retribuiti se:
– disabili in situazione di gravità
– genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità
– coniuge, parenti o affini entro il secondo grado (in alcuni casi anche di terzo grado) di familiari disabili in situazione di gravità.
Lavoratrici e lavoratori disabili in situazione di gravità, possono beneficiare alternativamente di riposi giornalieri (1 o 2 ore a seconda se part time o a tempo pieno) o di tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
Per chi si prende cura di persone in situazione di disabilità grave (genitori, coniugi, parenti o affini)
Tra i dipendenti, sono esclusi: coloro che lavorano a domicilio, gli addetti al lavoro domestico e familiare, chi lavora a tempo determinato in agricoltura.