Minori nel mirino se la patria podestà decade
D.
Salve ,
sono una mamma di una piccola di 7 anni eda circa 3 anni con divorzio definitivo.ho la piccola in affidamento esclusivo con possibilità x il padre di vederla il martedì x 2 ore presso i servizi sociali in modalità protetta . la piccola nn conosce e nn sa del esistenza del padre .il padre è’ completamente assente( nn e’ venuto nemmeno al battesimo)e nn corrisponde assegno di 400 euro mensili.
Però circa 2 anni fa promuove x dispetto un azione di decadenza della patria podestà nei miei confronti( a suo dire ero una una donna nn in grado di fare la mamma caldeggiato dalla figura materna .
Di contro rispondo con la stessa azione.il giudice rigetta x entrambi e ci affida ai servizi sociali e consultorio ha seguire separatamente un percorso .obbliga me di dire alla piccola del cognome del padre e dell ‘esistenza dello stesso visto che la piccola riconosce la figura del padre il mio attuale compagno.racconto tutto alla piccola e finisco il percorso,mi rendo disponibile all ‘ avvicinamento del padre alla piccola .questo nn avviene perché il padre nn finisce il percorso è nn sfrutta il martedì x vedere la piccola che ora sa di suo padre.la bambina comincia a stare male dopo aver creato aspettative ,si sente rifiutata nn accettata dal nuovo padre ( mai un regalo un augurio di compleanno),tanto da farle seguirà da una psicologa (la relazione della stessa in sintesi dice che la minore deve essere lasciata “Serena e tranquilla “nel unico nucleo familiare che lei conosce e vive quotidianamente ,che ha bisogno di stabilità .il problema è che la piccola ha un padre biologico solo x il cognome ma di fatto nn c’ e ‘
Così 2 mesi fa decido di ripetere l’azione di decadenza .
Veniamo convocati dal giudice onorario del tribunale dei minori e l avvocato di contro solleva il dubbio visto che c’è una legge nuova su quale tribunale dovesse seguire e decidere ( tribunale ordinario o minorile ?) . Amareggiata sono ancora in attesa.
La domanda e il dubbio è:: il mio avvocato sta facendo tutto x la mia piccola ?( ho saputo da poco che segue il penale dei parenti del mio ex) .
Ci sono altre strade?
Papà assente in tutto ,anche nel mantenimento( mai avuto )
Grazie di cuore
Diana
R.
Gent.ma Signora Diana,
mi faccia partire da una premessa fondamentale.
Alla base del rapporto tra cliente ed Avvocato deve esservi sempre una reciproca fiducia. Se detta fiducia viene in qualche maniera minata, è il caso di parlarne tra i diretti interessati, di chiarirsi ed eventualmente di interrompere i rapporti.
Detto ciò, per fornire una risposta corretta alla sua domanda sarebbe necessario comprendere meglio se il Tribunale dei Minori ha emesso un provvedimento di “affido” della minore ai servizi sociali o meglio se ha provveduto nel senso di una limitazione all’esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
L’affidamento all’Ente terzo si colloca nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 333 c.c. e cioè nei provvedimenti necessari e convenienti adottati dal Tribunale per proteggere il minore da condotte pregiudizievoli dei genitori.
Sarebbe, quindi, opportuno comprendere se Lei ha intrapreso:
a) un’azione ex art. 333, comma II, c.c. cioè una domanda diretta a rimuovere il limite alla responsabilità genitoriale apposto dal Tribunale per i Minorenni
b) un’ azione avente ad oggetto la perdita della potestà genitoriale nei confronti del suo ex coniuge ex art. 330 c.c. essendo stato già modificato e/o revocato il provvedimento suindicato
c) un’azione ex art. 333 c.c. nei confronti del suo ex coniuge in pendenza di un giudizio di separazione e/o divorzio
d) un’azione ex art. 333 c.. nei confronti del suo ex coniuge autonoma in assenza di un giudizio di separazione e/o divorzio
Informazioni, queste, tutte necessarie ed indispensabili.
Ad ogni buon conto, Le significo in via generale che la Legge 219/12 ha istituito in capo al Tribunale Ordinario una competenza cd. per attrazione (vedasi sul punto Trib. Mi, sez. IX, 3 ottobre 2013 e 11 dicembre 2013) e cioè ha ricondotto al Tribunale Ordinario anche la cognizione dei profili inerenti alla limitazione della responsabilità genitoriale in presenza di una precedente pendenza di un procedimento c.d. ordinario.
In breve, se è pendente un procedimento di separazione o divorzio l’azione ex art. 333 c.c. rientra nella competenza del Tribunale Ordinario.
Sul punto la Suprema Corte ha specificato che “.«tanto il giudice specializzato che il giudice della separazione (e del divorzio) in presenza di una situazione di pregiudizio per i minori, possono assumere provvedimenti volti alla tutela dei figli. E’ applicabile, anche in regime di separazione (e, in particolare, in materia di modifica delle condizioni) l’art. 333 c.c.».. (vedasi Cass. Civ., sez. I, 5 ottobre 2011 n. 20354) Nessuna competenza è, invece, riservata al Giudice Ordinario quanto alle azioni aventi per oggetto la domanda di perdita della potestà genitoriale ex art. 330 c.c. che restano di esclusiva competenza del Tribunale dei Minori.
Detta competenza esclusiva si giustifica in quanto nel caso di decadenza dalla potestà genitoriale la questione va sottoposta al vaglio ed all’azione del pubblico ministero minorile, che è un organo estraneo all’apparato giudiziario del Tribunale Ordinario.
Anche l’azione ex art. 333 c.c. – se promossa in via diretta ed autonoma – in assenza di una procedura di separazione e/o divorzio – resta di competenza del Tribunale dei Minori.
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, invio cordiali saluti.
Avv. Vincenza Paese