Quale rilevanza ha la sopravvenuta convivenza di un coniuge separato o divorziato, titolare di un diritto al mantenimento e, come tale, destinatario di una somma mensile?
Il caso è’ questo: se, ad esempio, una donna separata, che percepisce l’assegno di mantenimento da parte del marito, coniuge economicamente piu’ forte, inizia una convivenza stabile con un nuovo compagno, ha ancora diritto a percepire la somma mensile dal marito, a titolo di mantenimento?
Si parla di una donna che percepisce l’assegno perche’ e’ il caso statisticamente piu’ frequente, ma, ovviamente, puo’ valere il contrario.
Negli anni la giurisprudenza ha assunto diverse posizioni ed orientamenti, giungendo ad affermare – in un caso relativo all’assegno di divorzio percepito dalla ex moglie – che qualora il coniuge destinatario di un sostentamento avesse intrapreso una convivenza stabile e continuativa, il suo diritto all’assegno, versato da parte del marito separato, sarebbe caduto in uno stato di quiescenza sino all’eventuale termine della convivenza, insomma sino a quando il coniuge non avesse messo la parola fine al nuovo rapporto e fosse tornato a vivere da solo.
Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione ha nuovamente cambiato indirizzo ed ha affermato che l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorche’ di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilita’ dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicche’ il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalita’ dell’individuo – e’ espressione di una scelta sostanziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarieta’ postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non puo’ che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.
Importante la pronuncia laddove afferma che nel caso in cui un coniuge separato o un ex coniuge intraprenda una convivenza stabile perde definitivamente il diritto al mantenimento, ed infatti la corte di cassazione nell’enunciare questo condivisibile orientamento libera il marito pagatore da un obbligo che continuerebbe a gravare su di lui in eterno; possiamo immaginare una donna che dopo essersi creata una famiglia di fatto con un altro uomo, torni, semmai dopo molti anni, a chiedere il mantenimento al suo precedente marito, e cosi’ all’infinito. nel sostenere sempre e comunque la posizione delle donne, sicuramente ancora purtroppo fragili nei processi separativi, occorre anche che la crisi coniugale funga da sprone per acquisire la propria autonomia ed individualita‘, a volte persa nel carico che costringe le donne ad essere mogli e madri, sottoposte ad un regime di vita difficile, che fa perdere loro il riferimento su se stesse, dimenticando o sottovalutando la necessita’ di una loro crescita lavorativa.
Al citato principio espresso dalla Corte di Cassazione e’ strettamente collegata l’altra importante affermazione: la rilevanza della famiglia di fatto.
Come spesso accade, il potere giudiziario e’ piu’ avanti del potere legislativo, in un momento in cui si discute da anni della necessita’ di regolamentare la famiglia di fatto, attribuendole una figura giuridica; la giurisprudenza da tempo la riconosce come “espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 della nostra costituzione”.
E’ ora che anche le nostre camere si affrettino a legiferare in tal senso.