Congedi indennizzanti per le donne vittime di violenza di genere
Tali congedi, introdotti sperimentalmente nel 2015, sono stati prorogati anche per gli anni successivi nel settembre scorso. A fronte degli scarsissimi accessi a tale provvidenza, l’INPS ha emanato in data 15 aprile una circolare esplicativa al fine di facilitare l’applicazione in caso di necessità.
Le istruzioni sono riferite alle sole lavoratrici del settore privato, sia per quanto riguarda il pagamento delle indennità sia per gli aspetti correlati alla contribuzione figurativa. Le lavoratrici del settore pubblico, per le quali l’indennità viene corrisposta direttamente dall’Amministrazione di competenza (come avviene per la maternità), sono contemplate dalla circolare solo per quanto riguarda la copertura figurativa dei periodi di congedo fruiti. Le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, invece, sono contemplate solo ai fini del riconoscimento del diritto di sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde indennità.
Due le condizioni per accedere al congedo per violenza di genere: il rapporto di lavoro deve essere in corso di svolgimento, e le lavoratrici debbono essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio.
Il congedo spetta per un massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa, 1 mese equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro). Il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa (giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto). Il congedo non è fruibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
I 3 mesi di congedo possono essere fruiti entro un arco temporale di 3 anni (in assenza di specifica indicazione di legge si intendono a partire dalla data di inizio del percorso di protezione), su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi. In assenza di contrattazione la lavoratrice può scegliere tra la modalità giornaliera o quella oraria; se la contrattazione prevede una delle due modalità (oraria o giornaliera), il congedo è fruibile nella modalità indicata.
L’indennità giornaliera è pari al 100% dell’ultima retribuzione.
Quali gli obblighi della lavoratrice? Preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità; indicare al datore di lavoro inizio e fine del periodo di congedo; consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione. La lavoratrice dovrà presentare domanda alla struttura territoriale INPS, di regola prima dell’inizio del congedo (al limite il giorno di inizio dell’astensione).
Le lavoratrici che hanno già fruito di periodi di congedo, dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, sono tenute a presentare domanda anche per tali periodi in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.
La circolare prosegue con le istruzioni operative per i datori di lavoro. Si rimanda alla lettura del testo in allegato. (pdf, 82.5 KB)