I figli minori e per i quali è stato disposto un affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso uno dei genitori, non possono autonomamente decidere di allontanarsi dalla casa familiare, neanche per andare a convivere con i nonni.
D.
Salve, ho due figlie che attualmente dopo varie peripezie sono andate a vivere dai nonni che invece di chiudere la porte e dirle di tornare a casa dai genitori che anche se separati abbiamo comunque l’ affido condiviso, e hanno accolte a braccia aperte..ora io le chiedo, le ragazze hanno 17 e 16 anni, noi genitori, attualmente separati, come dobbiamo fare per tutelare noi e anche le figlie, secondo la legge,visto che i nonni in questione le hanno prese con loro ma la responsabilità resta comunque dei genitori?
R.
Gent.ma Signora,
per fornire una risposta chiara alla Sua domanda Le rammento il disposto di cui all’art. 315 bis c.c. introdotto dalla Legge n. 219 del 2012 che così testualmente recita: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.
Dunque, la Legge considera i ragazzi dai 12 anni in su (ed in taluni casi anche di età inferiore) in grado di valutare le proprie esigenze assistenziali ed affettive, tanto da poter essere ascoltati dal giudice. Ciò significa che il legislatore ha voluto conferire rilevanza alle dichiarazioni degli adolescenti che esprimono il desiderio di voler vivere con un genitore piuttosto che con l’altro.
Situazione ben diversa, però, è quella da Lei rappresentata.
Ed invero, i figli minori e per i quali è stato disposto un affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso uno dei genitori, non possono autonomamente decidere di allontanarsi dalla casa familiare, neanche per andare a convivere con i nonni.
Detta asserzione trova, peraltro, la sua più ampia conferma nel disposto di cui all’ultimo comma del citato articolo, dal quale si evince chiaramente che i figli minori non hanno solo i diritti elencati dai primi tre commi dell’art. 315 bis c.c., ma anche il dovere di rispettare i genitori, di contribuire al mantenimento della famiglia, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze ed al proprie reddito, finché convivono con essa.
La legge non consente a un minorenne di andar via da casa, salvo che non sussistano motivi tanto gravi da giustificarne l’allontanamento dalla famiglia da parte del Tribunale.
Dunque, la convivenza dei minori con i genitori o con uno di essi (in caso di separazione o divorzio) può interrompersi legittimamente solo:
1) a seguito di un provvedimento giudiziale che dispone il collocamento del minore presso i nonni o gli zii o terzi
2) a seguito del raggiungimento della maggiore età
Pertanto, nel Suo specifico caso, Lei ha il diritto- dovere di pretendere che le Sue figlie ritornino a convivere presso la casa familiare.
Mi preme rammentare che su di Lei e sul padre delle ragazze grava la responsabilità genitoriale e, quindi, anche un dovere di protezione che sussiste fino a quando essi non abbiano raggiunto un determinato livello di autonomia (maggiore età ed autosufficienza economica)
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
Avv. Vincenza Paese