Longo: art.2 Costituzione italiana sancisce il diritto del singolo a scegliersi la cura
Il presidente Mattarella ha firmato il decreto legge che rende obbligatorie 12 vaccinazioni per la frequenza scolastica nella fascia d’ età compresa tra 0 e 6 anni. I vaccini in questione sono: antidifterica, antitetanica, antipoliomelitica e antiepatite virale B, già obbligatori. A questi si aggiungono: l’antipertosse, l’antimeningococco B,l’antimeningococco C,l ‘antimorbillo, l’antirosolia,l‘antiparotite, l’antivaricella, il vaccino contro l’Haemophilus influenzae (malattia simil-influenzale). Per i genitori che si opporranno sono previste sanzioni pecuniarie da 500 a 7.500 euro ed anche la perdita della patria potestà . Per i medici contrari, la radiazione dall’ albo professionale.
avv.Maria Carmela Longo
Affaritaliani ha guardato la questione dal punto di vista giuridico ed ha chiesto a Maria Carmela Longo, avvocatessa civilista, se – il carattere impositivo del decreto Lorenzin – viola alcuni diritti costituzionali del cittadino italiano. ‘L’art. 32 della Costituzione italiana sancisce il diritto alla salute di ciascuno. Esso è definito sotto un duplice aspetto, ovvero come diritto individuale, personale, assoluto ed efficace erga omnes (il singolo decide per se stesso con il potere dell’autodeterminazione) e come diritto di interesse collettivo per il quale lo Stato è chiamato a garantire la sanità dei propri cittadini. Il diritto individuale ha prevalenza su quello collettivo a meno che non si registri una condizione di necessità e urgenza (epidemia, casi conclamati di malattie diffuse) che costringa lo Stato a dover intervenire con una norma di legge che imponga trattamenti sanitari ‘obbligatori’ al fine di eludere un importante pericolo per la collettività’.
Il secondo comma dell’art.32 della Costituzione italiana recita: ‘nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge’. E continua: ‘la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana’.
Per essere chiari con i nostri lettori, il carattere coercitivo di un ordine sanitario, come nel caso attuale delle vaccinazioni, sarebbe giustificato soltanto ‘in presenza di un’emergenza sanitaria che non mi risulta essersi verificata in Italia’, sottolinea l’avv.ssa Longo.
Il carattere della obbligatorietà del decreto Lorenzin viola l’art.2 della Costituzione?
Questa norma entra in contrasto con alcuni articoli e principi costituzionali. Innanzitutto con l’art.2 che sancisce il diritto del singolo di ‘autodeterminarsi’, di scegliersi la cura, nel caso del bambino è il genitore ad essere chiamato alla scelta della terapia in quanto titolare della patria potestà. Nella fattispecie, bisognerebbe capire perché nel contemperamento dell’art.32 con altri articoli della Costituzione (2, 32, 34) questi è prevalso. Sarebbe opportuna una chiarezza normativa.
Perciò la obbligatorietà colliderebbe con l’autodeterminazione e la libertà della persona?
Ciascuna norma – quando viene redatta – deve tener conto dei principi fondamentali inseriti nella Carta costituzionale e nel caso, alcuni di questi, siano compromessi occorre effettuare un contemperamento. Vale a dire che ad un obbligo coercitivo deve seguire una giustificazione fondata su ‘uno stato di necessità’ che giustifichi il carattere della imposizione. Non si può obbligare una persona ad assumere farmaci contro la propria volontà. Siamo figli di un sistema normativo che parla di ‘consenso informato, di libertà di religione’. Non è sufficiente la preoccupazione di una ipotetica malattia a motivare la perentorietà che il ministro ha dimostrato con l’affermazione del decreto. Ma non è tutto. La obbligatorietà si scontra con un altro principio costituzionale: il diritto all’istruzione gratuita e obbligatoria fino al 16mo anno di età che sarebbe calpestato nel caso dei genitori no-vax.
Come giudica il regime sanzionatorio al quale fa riferimento il decreto?
Esagerato. Nella nostra Costituzione all’art.33 si legge che l’arte e la scienza devono essere libere di esprimersi e liberamente garantite, perciò non si può minacciare di radiare da un albo professionale un medico che ha convinzioni scientifiche diverse da altri. È un dovere dello Stato aiutare la ricerca e, ritengo, che lo sviluppo scientifico sia fondato su princìpi ben definiti e studiati o che necessitano ancora di approfondimento.
Come possono difendersi i cittadini in disaccordo con il decreto?
Quando leggeremo la legge, anche nella sua parte motivazionale, e avremo, scientificamente, un quadro più chiaro, valuteremo eventuali ipotesi di incostituzionalità. In caso contrario, sarà opportuno adire la magistratura, il tribunale dei minori, che valuterà ogni caso in maniera specifica. Ciascuna legge emanata – dice la Carta Costituzionale – dev’essere ‘perfetta e analitica’ perciò aspettiamo di conoscere le spiegazioni che ne hanno motivato l’esistenza.