Che ricadute avrebbe il ddl Pillon e il disegno generale che lo sostiene? Se già oggi non riusciamo a proteggere adeguatamente i bambini dalla violenza, se continuiamo a permettere a padri violenti di continuare a vedere i figli pur in presenza di abusi conclamati, cosa potrebbe accadere se dovesse passare il ddl 735?
Le notizie degli ultimi giorni ci dimostrano quanto sia difficile riuscire a proteggere i minori da genitori violenti. Abbiamo letto tutti della tragedia accaduta a Taranto, dove un uomo, dopo aver litigato con la moglie proprio per la frequentazione con i figli, ha gettato la figlia dal balcone e ha accoltellato il figlio. Una violenza che continua oltre la separazione, che ha generato la decisione della donna di separarsi, e infine si riversa sui figli. Una violenza maschile che deve annientare e distruggere tutto, anche i figli, perché la donna abbia una sofferenza eterna. Giustamente i giudici avevano tolto a quest’uomo la responsabilità genitoriale, si possono immaginare le motivazioni, eppure tanti interrogativi restano in piedi, più di una sottovalutazione del rischio ha consentito che quest’uomo commettesse tutto questo orrore. Quindi ci chiediamo che ricadute avrebbe il ddl Pillon e il disegno generale che lo sostiene? Se già oggi non riusciamo a proteggere adeguatamente i bambini dalla violenza, se continuiamo a permettere a padri violenti di continuare a vedere i figli pur in presenza di abusi conclamati, cosa potrebbe accadere se dovesse passare il ddl 735?
In origine, oltre al ddl 735 a firma Pillon, vi era più di un disegno di legge depositato al Senato, in materia di affido in casi di separazione, per la precisione:
– n° S.45 – Disposizioni in materia di tutela dei minori nell’ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, Iniziativa Parlamentare di Antonio De Poli (FI-BP) e Cofirmatari: Paola Binetti (FI-BP), Antonio Saccone (FI-BP).
– n° S.768 – Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare. Iniziativa Parlamentare di Maria Alessandra Gallone (FI-BP).
– n° S.118 – Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all’articolo 337-octies del codice civile, concernente l’ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi. Iniziativa Parlamentare di Antonio De Poli (FI-BP). Sostanzialmente si occupa di definire ruoli, compiti, figure e modalità della mediazione, che resta un invito per i coniugi separandi. Il testo inoltre prevede che, all’’articolo 337-octies del codice civile, “il giudice deve prendere in considerazione la sua opinione (il minore, ndr), tenendo conto dell’età e del grado di maturità. Il giudice può altresì disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell’ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi”.
– n° S.282 – Introduzione dell’articolo 706-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di mediazione familiare. Iniziativa Parlamentare di Vanna Iori (Partito Democratico).
Il primi due sono stati congiunti al 735 in data 10 settembre e i restanti il 26 settembre. Questo significa che “stante l’attinenza di materia” si discuteranno congiuntamente in commissione, come ha confermato lo stesso senatore Pillon.
Andiamo per gradi, giusto per orientarci in questa galassia di testi.
Il ddl 282 di area PD viene ritirato il 26 settembre, con il “ddl Pillon” già ampiamente oggetto di critiche, soprattutto per quanto concerne l’inserimento della mediazione obbligatoria. Ed è proprio su questa materia che verteva il testo 282, all’art. 4 infatti prevedeva l’introduzione nel c.p.c. dell’art. 706bis:
“– (Mediazione familiare). – Qualora vi siano figli minorenni e vi sia disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso, la parte ricorrente o le parti congiuntamente hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e fatti salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pericolo per l’integrità psico-fisica dei figli minorenni o del ricorrente, di adire un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o un mediatore familiare libero professionista ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell’esclusivo interesse del figlio o dei figli…”
e all’art. 5:
“Nella procedura di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi (…), e in presenza di figli minori di anni quattordici, i coniugi hanno l’obbligo, prima del raggiungimento dell’accordo, di adire un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o un mediatore familiare libero professionista ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell’esclusivo interesse dei figli.”
A differenza del ddl 735 che prevedeva la gratuità solo del primo appuntamento, in questo caso la mediazione sarebbe stata gratuita, in quanto il 282 prevedeva che “ In ogni azienda sanitaria locale, di preferenza presso i servizi dei consultori familiari, ove esistenti, è istituito un servizio di mediazione familiare, ad accesso libero e gratuito…”
Come già detto questo testo è stato ritirato e quindi non sarà all’esame.
Il ddl 45 viene introdotto in questo modo:
“I frequenti casi di sindrome di alienazione genitoriale (PAS), documentati dagli studi di Richard A. Gardner, confermano la necessità, (…), sull’affidamento condiviso dei figli, di dare concreta attuazione al primordiale diritto di ogni bambino ad avere accanto entrambe le figure genitoriali, ciascuna delle quali ha un ruolo diversificato ma complementare per una corretta evoluzione psicofisica della personalità infantile e adolescenziale.”
Che in un testo di legge della nostra Repubblica si affermi come verità frequente e fenomeno reale la Pas è assai grave. Non lo dico io, ma esperti in materia e chiunque si consapevole di chi fosse il suo inventore. Le parole chiare del magistrato Fabio Roia spiegano perfettamente ciò che sta accadendo e il tentativo di sdoganare un fenomeno che non è tale:
“Si tratta di una falsa sindrome, nel senso che sotto il profilo di patologia non ha avuto nessun tipo di riconoscimento scientifico perché non è mai stata inclusa nei manuali delle malattie psichiatriche che è il Dsm. E quindi non ha ottenuto una validazione.”
Alla domanda precisa sul motivo per cui la Pas venga adoperata nei tribunali italiani e non si riesce a contrastare tale prassi, Roia risponde:
“E’ una disfunzione culturale. Bisognerebbe fare una grande opera di formazione su tutti gli operatori che fanno le indagini sulla famiglia: mi riferisco agli assistenti sociali e ai consulenti tecnici. Perché alcuni di questi operatori leggono la violenza e la pesano, altri ritengono che non sia di loro competenza ma del giudice penale. Questo atteggiamento è profondamente sbagliato: perché quando un giudice deve valutare l’idoneità di un genitore a svolgere il suo ruolo, deve valutare anche l’esistenza o meno di comportamenti violenti. Non può essere qualcosa di separato. Quando un bambino si rifiuta di vedere un genitore, penso ai casi di violenza domestica, potrebbe legittimamente non volerlo frequentare a seguito di traumi innescati dai comportamenti violenti di quel genitore. E invece spesso si dice che quel bambino è stato alienato dalla madre.”
Un malanno di una cultura che pregiudizialmente considera la madre malevola a priori e non sempre indaga a sufficienza sulle ragioni per cui il bambino mostra un rifiuto o un timore. Per non parlare delle false accuse, eppure: “tutti i dati nazionali, internazionali, europei, giudiziari e di analisi Istat ci dicono che normalmente nei procedimenti penali per violenza la donna è vittima nel 90% dei casi.” Purtroppo, come sostiene Roia, simili insinuazioni permeano l’attività di alcuni professionisti chiamati a fare da consulenti in tribunale e ultimamente ho sentito citare Gardner anche in luoghi che non dovrebbero accogliere come fonte autorevole un pedofilo e un soggetto considerato inattendibile.
L’elevata conflittualità tra gli ex coniugi di cui parla il ddl 45 non si rileva nei dati che vedono le separazioni essere per l’82% consensuali, con un 89% di affidi condivisi. Cosa prevede in concreto? All’articolo 2 “In caso di affidamento condiviso, si prevede la fissazione della residenza anagrafica dei figli minori presso entrambi i genitori.”
L’articolo 3 “prevede la sospensione della potestà genitoriale in caso di calunnia da parte di un genitore o di un soggetto esercente la stessa a danno dell’altro.” Qui ci sono tutte le argomentazioni care allo stesso senatore Pillon che ha aperto le Crociate contro le donne calunniatrici. Per non parlare del fatto che per legge (Art. 316 comma 1 C. C. ex Dlgs. n. 154/2013) non si parla più di potestà ma di responsabilità genitoriale, magari documentarsi prima di scrivere sarebbe auspicabile.
Inoltre, con la previsione di pene aggravate (art.4), questo testo sottende un evidente tentativo di dissuadere le donne dal denunciare.
“L’articolo 4, oltre a riaffermare il concetto che l’educazione dei figli costituisce un diritto ma anche e soprattutto un dovere, punisce in uguale misura sia il genitore che si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori sia quello che attua comportamenti tali da privarli dell’apporto educativo dell’altra figura genitoriale. Al quinto comma del novellato articolo 570 del codice penale si prevede la possibilità per il giudice di irrogare la sanzione del lavoro di pubblica utilità”.
L’articolo 5 vorrebbe innovare la materia dei maltrattamenti e il relativo art. 572 del C.P. che oggi è denominato “Maltrattamenti contro familiari o conviventi” e si vorrebbe trasformare in “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”. La nuova formulazione chiaramente sposta e deforma il focus di azione. Leggiamo altresì: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 571, usa sistematicamente violenza fisica o psichica nei confronti di una persona della famiglia o di un minore (…)” Sistematicamente, significa in maniera continuativa, che non contempla quanto in tutti i casi di violenza domestica si intervallino periodi acuti e periodi di “luna di miele”, si parla infatti di ciclo della violenza. Si riducono le pene per questi reati e soprattutto nei casi più lievi addirittura si può optare per i servizi di pubblica utilità, come quelli che commina il giudice di pace.
Il testo del ddl 768 è più moderato del 735, con qualche elemento che però lo ricalca, come per la previsione di un contributo per l’uso della casa familiare, all’articolo 3:
“Il godimento della casa familiare è attribuito di regola secondo la legge ordinaria; nel caso in cui la frequentazione dei genitori sia necessariamente sbilanciata è attribuito tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei figli e compensandone le conseguenze economiche. Ove il genitore senza titolo di godimento sia privo di sufficienti mezzi economici per garantire alla prole un’adeguata dimora nei tempi di permanenza della stessa presso di lui, il giudice può stabilire un contributo a fini abitativi a carico dell’altro genitore” e la riproposizione di tempi prefissati con la: “frequentazione mai inferiore a un terzo del tempo presso ciascun genitore”. Si apre un varco per quanto riguarda l’ascolto dei figli in tema di affidamento, all’articolo 5 e viene affrontato e inserito il fenomeno della violenza domestica all’articolo 2: “Il giudice può escludere un genitore dall’affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiudizio al minore. Il perdurante maltrattamento intrafamiliare, la violenza sia fisica che psicologica, in particolare la violenza di genere e la violenza assistita dai figli, l’abuso e la trascuratezza, comportano l’esclusione dall’affidamento.” Purtroppo occorre rilevare che anche in questo testo si spinge per la mediazione obbligatoria, all’articolo 11: “In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista (…).”
In nome della difesa della bigenitorialità, si mettono a rischio molte cose. Mettere al centro l’interesse del bambino significa innanzitutto rifiutare una impostazione adultocentrica che riserva diritti e potestà superiori ai genitori sulla testa dei minori. Noi siamo ancora pesantemente indietro nell’applicazione di convenzioni internazionali (penso alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e quella di Istanbul). È stata da poco presentata la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori dall’’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano. All’art. 1 si afferma il diritto a “preservare le relazioni familiari, a non esser separati dai genitori, a mantenere rapporti regolari e frequenti con ciascuno di essi” e si conclude con: “L’amore non si misura con il tempo ma con la cura e l’attenzione.” Ecco, i tempi paritetici e la suddivisione prevista dal ddl Pillon sembra non comprendere questo aspetto, come non riesce a discernere che ciascun caso va valutato in modo specifico, entrando nel merito, soprattutto per far emergere situazioni di violenza domestica.
Tra i diritti individuati troviamo quello di “continuare a essere figli e vivere la loro età, di essere informati e aiutati a comprendere la separazione dei genitori. E ancora: bambini e ragazzi nelle separazioni hanno diritto a essere ascoltati e a esprimere i propri sentimenti, a non subire pressioni e che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori. I figli, infine, hanno diritto a non essere coinvolti nei conflitti tra genitori, al rispetto dei loro tempi e a ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano.”
Ripetiamo quanto sia importante che ci sia ascolto, che non vengano considerati pacchi da spostare a seconda dei desiderata genitoriali. Le decisioni dei genitori non possono arrivare sulla testa dei figli e travolgerli, devono essere considerati individui che hanno non solo doveri, ma anche diritti autonomi e pieni.
Inoltre, all’art. 9 leggiamo che i figli hanno il diritto “di essere preservati dalle questioni economiche, di non sentire il peso del disagio economico del nuovo equilibrio familiare, o di non vivere forme di violenza economica da parte di un genitore.” Tutte questioni ampiamente sollevate tra le criticità del ddl 735.
Il 23 ottobre inizieranno le audizioni in commissione. Appuntamento il 10 novembre con le mobilitazioni promosse da D.i.Re Donne in rete contro la violenza, ma nel frattempo, non abbassiamo la guardia e soprattutto cerchiamo di fare informazione corretta andando tra la gente, consapevoli che chi sostiene questo ddl è assai attivo sul web e non risparmia alcun metodo per assaltare chi gli si oppone.
Spiragli emergono anche dagli avvocati riuniti a Catania per il XXXIV Congresso Nazionale Forense: “che quelle possibilità concrete (di genitorialità paritetica, ndr) siano costruite in funzione della situazione di ciascun minore interessato. Quello che viene fuori dai tavoli è l’esigenza che non si apra a nessun automatismo, insomma. Bisogna capire che su quel terreno va riconosciuto e mantenuto al giudice il potere discrezionale, garante di una valutazione il più vicino possibile al reale superiore interesse del bambino.”
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