IL DIRITTO DEI GENITORI A CONOSCERE
L’ANDAMENTO SCOLASTICO DEI FIGLI DIVENUTI MAGGIORENNI
Non è dato rivenire alcun provvedimento del Garante che impone di tenere segreti i voti, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, neanche se gli studenti sono ormai divenuti maggiorenni.
Al contrario, le informazioni sul rendimento scolastico degli allievi sono soggette ad un regime di trasparenza.
Precisato quanto sopra, si rileva che tutti gli Istituti scolastici che hanno provveduto ha chiedere ai propri studenti maggiorenni la sottoscrizione del modulo di consenso al trattamento dei dati personali, con riferimento alle votazioni ed al loro andamento scolastico, hanno operato una vera e propria forzatura rispetto alla ratio della legge sulla privacy.
Non bisogna, infatti, dimenticare che pur venendo meno – con il raggiungimento della maggiore età- la potestà parentale dei genitori sui propri figli, su questi prosegue comunque a gravare il dovere di provvedere alla loro cura e mantenimento e ciò sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica.
Detto obbligo, com’è noto, è sancito dall’art. 147 del Codice Civile il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” e nell’articolo che segue viene, altresì, precisato che i coniugi devono adempiere l’obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Le norme de quibus non fanno alcun riferimento al momento di cessazione di tale obbligo… con il che dobbiamo dedurre che trattasi di un obbligo che si protrae oltre il diciottesimo anno di età ed, invero, non sono certo pochi i provvedimenti con i quali il Tribunale ordinario – in sede di separazione o divorzio dei coniugi- ha condannato il genitore non assegnatario dell’abitazione familiare e, quindi, non più convivente con il figlio maggiorenne (ma non economicamente autosufficiente) a versare il dovuto assegno di mantenimento ed a partecipare – nella misura del 50% – a tutte le spese scolastiche (anche universitarie), ex extrascolastiche, nonché a quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale.
L’obbligo di “mantenere, istruire ed educare” il proprio figlio, dunque, permane e di conseguenza permane il diritto dei genitori a conoscere il suo profitto scolastico, pur se questi è, ormai, divenuto maggiorenne.
Vero è che in tal caso sull’Istituto scolastico non grava più l’automatico obbligo di informare e di comunicare alcunché alla famiglia, ma è altrettanto vero che se i genitori lo richiedono espressamente la scuola è obbligata (e non previo consenso del figlio) a fornire loro tutte le informazioni dovute.
Tale sacrosanto diritto non può trovare limitazione alcuna, neanche nel caso in cui l’allievo abbia fatto espressa richiesta di riservatezza sul punto.
Dunque, i moduli che gli Istituti scolastici stanno facendo sottoscrivere- come si suol dire- “..lasciano il tempo che trovano..”
Vincenza Paese, avvocata romana, curatore fallimentare, Mediatore. Ambiti di competenza: diritto fallimentare, diritto del lavoro, contrattualistica, recupero crediti, diritto bancario, locazioni, appalti e turismo.
Amica di dols dalla sua nascita nel 1989
1 commento
Fiica sotului meu, care a fost increditata tatalui dupa divort, a devenit majora..!! Suntem toti cetateni romani cu rezidenta in Italia si fata pretinde “mantenimento dei figli maggioreni” acordat de statul italian..!!! Este posibil ??? Multumim din suflet pentru raspuns