di Iole Natoli
Nel nostro Stato, diversamente da altri, non esiste diritto di trasmissione del cognome. Giuridicamente, in Italia, nemmeno il padre trasmette : è il FIGLIO che acquista per diritto proprio e dunque solo il figlio può acquistare un cognome, semplice o doppio che questo possa essere.
Non è una differenza marginale. Nello schema di un esercizio del diritto tra adulti, che è alla base del cognome unico a scelta, i genitori agiscono nell’interesse personale che consiste nell’essere collegati al proprio figlio. Ogni accordo presupporrà un’esclusione, che tocchi ancora alla donna – fin qui considerata un soggetto minore, inadatto a fornire riconoscibilità sociale al figlio attraverso il cognome – oppure all’uomo.
Per il figlio o la figlia cambierà molto poco. Sarà relazionato/a attraverso il cognome unico al padre oppure alla madre, cioè solo a una delle due famiglie che costituiscono i suoi riferimenti affettivi, e rimarrà tagliato fuori dall’altra per puro effetto dell’autorità genitoriale.
Non abbiamo difficoltà alcuna ad affermare, di conseguenza, che LA FORMULA DEL COGNOME UNICO È UN DERIVATO DEL SISTEMA PATRIARCALE, nella sua conferma (solo cognome del padre) o nel suo rovesciamento (solo cognome della madre) e che ogni riforma che preveda il cognome unico a scelta, per quanto utile possa essere al fine di rimuovere la discriminazione in atto nei confronti della donna, disattende il diritto del bambino di relazionarsi con entrambi i genitori e con le loro famiglie di origine, che sono in buona misura anche le sue.
IL COGNOME INSERISCE IN UN’AREA DI APPARTENENZA.
C’è un’enorme differenza tra lo scegliere un prenome per il figlio e lo stabilire quale cognome il figlio debba assumere. Il prenome (inteso comunemente come nome) individua il bambino al di fuori delle relazioni con gli altri, benché per lungo tempo sia invalsa l’usanza di attribuire ai bambini i prenomi dei nonni paterni o materni; il cognome, invece, inserisce in un’area di appartenenza. Con il cognome si fa parte di una famiglia e non di un’altra. Mediante il cognome si fonda l’IDENTITÀ della persona. Allo stato attuale l’identità dei figli e delle figlie passa da un percorso obbligato: il cognome paterno e solo quello, la famiglia paterna e quella soltanto.
Lasciare ai genitori la scelta tra cognome unico e doppio cognome significa di fatto attribuire potere ai genitori sulle relazioni identitarie del figlio, consentire che egli possa esser privato dei collegamenti necessari per una più corretta collocazione nel gruppo di parentela, che peraltro non consta delle due figure genitoriali soltanto. Significa fare solamente una riforma per ragioni che esulano dagli interessi più intimi del figlio, ma attengono invece unicamente agli interessi, sia pure rispettabilissimi, dei genitori.
L’unico diritto che un genitore dovrebbe possedere (la madre allo stato attuale non lo ha, pur essendo impegnata anche con la gravidanza e col parto nella generazione del figlio, e questo è senza ombra di dubbio un sopruso, una lesione di estrema evidenza) è quello di non essere escluso dalla relazione identitaria col figlio, di potergli offrire il proprio cognome quale legame identitario fondante tra il figlio e sé.
Dalla Premessa della Petizione on line:
Deputati e Senatori del Parlamento italiano: DISEGNO DI LEGGE SUL DOPPIO COGNOME PARITARIO
Leggi anche :Testo Disegno di Legge DOPPIO COGNOME_Petizionedi Iole Natoli