Mettere le mani addosso per picchiare e’ l’abitudine piu’ antica e consolidata per esercitare facilmente e senza mezzi termini il controllo, per imporre velocemente la propria linea di condotta, prima che le proprie opinioni. E’ un’abitudine che in passato anche da noi era abbastanza diffusa e soprattutto in qualche modo tollerata all’interno del contesto famigliare perche’ faceva parte dei comportamenti ammessi dal maschio nei confronti delle femmine.
E cosi’ come un tempo erano diffuse e tacitamente ammesse le punizioni corporali per “correggere” i figli, che solo la saggezza del genitore poteva limitare al semplice schiaffo in faccia, piuttosto che alla bastonatura, in un passato non troppo lontano era considerato “legittimo” che anche le donne adulte potessero essere “giustamente” picchiate dal marito o da qualche altro uomo della loro famiglia in caso di conflitti o inadempienze.
Oggi percuotere volontariamente qualcuno e’ un reato. Ma proprio oggi che finalmente tali comportamenti violenti non sono piu’ accettati come legittimi e sono stigmatizzati dalla società , essendo assodato che ogni relazione tra le persone, come quella tra un uomo e una donna debba essere condotta senza abusi e violenze, si rischia di dovere difendere le donne islamiche dall’essere abitualmente percosse, come esercizio di un diritto acquisito per appartenenza religiosa dall’uomo nei confronti della propria donna. Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Consiglio centrale islamico Nicolas Blancho, non lasciano dubbi e rischiano di fornire una sorta di validazione a comportamenti violenti degli uomini nei confronti delle donne, che potrebbero rapidamente affermarsi, anche in Italia se non ci si affretta a chiarire che secondo il nostro Codice Penale “ Le percosse e le lesioni personali costituiscono delitti che offendono l’integrità fisica o psichica della persona”, per cui chi picchia la propria donna, anche se ritiene di averne diritto per motivi di appartenenza religiosa o altro, commette invece un reato penale, è passibile di denuncia, di arresto e di condanna secondo gli Artt.581 e 582 del c.p. Soprattutto su un altro aspetto bisognerebbe essere sempre molto chiari: che seguire i precetti e le prescrizioni delle Leggi promulgate dalle Autorita’ Religiose della propria Fede di appartenenza, qualsiasi essa sia, non potra’ mai significare sentirsi libero di non adeguarsi al rispetto delle Leggi promulgate dalle Autorita’ Civili del Paese nel quale vive.