I tassi di interesse applicati dalle Banche e dalle Società finanziarie per la concessione di prestiti, di finanziamenti e mutui non possono superare determinate soglie, altrimenti si configura il reato di usura.
Atteso che l’usura si qualifica come reato istantaneo, questo si perfeziona al momento della sottoscrizione del contratto ed è quindi, con riferimento a questo momento storico che deve essere valutato se il tasso corrispettivo o quello di mora sia superiore o meno al tasso di soglia rilevato dai bollettini trimestrali del Ministero del Tesoro a quella data.
Ed invero, gli interessi, che al momento della stipula del contratto che li contempla non erano usurai, non possono divenirlo in un momento successivo.
Tuttavia, nella prassi accade spesso che l’Istituto di Credito e/o la Società finanziaria applichino tassi usurai.
Come ci si può tutelare?
Chiedendo l’applicazione della normativa antiusura di cui alla L. 108/96 ed in particolare la L. 24/2001 che all’art. 1 così dispone: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Ecco come procedere:
1) E’ opportuno svolgere una consulenza “econometrica” cioè un’accurata verifica contabile del rapporto di mutuo, finanziamento o prestito intrattenuto con l’Istituto di Credito e/o con la Società finanziaria, affidandosi a tal uopo ad un Commercialista, che rediga il relativo elaborato peritale.
L’indagine deve essere condotta, come già accennato, verificando la legittimità degli interessi che erano stati stipulati nel contratto.
Il reato di usura, dunque, si configurerà solo se le parti avranno sottoscritto un contratto usurario: la legge, sia penale che civile, punisce il semplice fatto (giuridico) della conclusione (stipula) del contratto con cui si chiedono interessi usurari, cioè dei corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia.
2) Riscontrato il superamento del c.d. tasso soglia allora si potrà procedere con il contenzioso nei confronti dell’Istituto di Credito o della Società finanziaria al fine di ottenere la restituzione del dovuto e cioè il rimborso di tutti gli interessi versati.
Ed invero ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Detto comma è stato così sostituito dall’ art. 4 L. 07.03.1996, n. 108 in vigore dal 24.03.1996 che sostituisce il testo previgente secondo il quale “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale”. Pertanto, colui che intenderà agire per la restituzione degli interessi usurai dovrà necessariamente eccepire la nullità parziale del negozio, ex art. 1419, comma 2, cc. che statuisce come: “ La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative…..”
Cosa si può ottenere con un’azione giudiziaria?
a) la restituzione della totalità degli interessi indebitamente già corrisposti, rammentando che su di essi opera la prescrizione decennale. Dunque, si possono richiedere gli interessi pagati negli ultimi 10 anni. Invero, la richiesta può essere estesa oltre detto termine, ma con la consapevolezza che controparte – in sede giudiziale – potrebbe eccepirne l’intervenuta prescrizione.
La prescrizione, ai sensi dell’art.2938 c.c. non può essere rilevata d’ufficio, dal Giudice, ma deve essere eccepita tempestivamente dalla parte nel primo atto difensivo. Se ciò non accade l’indagine si estende oltre i 10 anni.
b) la facoltà di non rimborsare le quote di interessi relative alle rate residue.
Cosa accade se il mutuo o il finanziamento è già estinto?
L’usura è perseguita anche se il mutuo è ormai estinto o il rapporto con la banca è terminato con l’ovvia conseguenza che
l’azione di nullità parziale e restitutoria degli interessi versati potrà comunque essere intrapresa.
Sulla fondatezza dell’azione
Come è noto, la Suprema Corte con sentenza n. 350/2013 (anche con successive sentenze gemelle) ha statuito che il tasso di mora, preso di per sé e non sommato a quello corrispettivo, ma soltanto determinato come tasso corrispettivo maggiorato di uno spread, era usurario, con le conseguenze restitutorie previste dall’articolo 1815 del Codice civile.
Successivamente alla suindicata sentenza, sono intervenute le prime pronunce di merito, tra le quali rammentiamo la più recente è la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Domodossola n. 88/2014.
Detta sentenza, correttamente applicando la legge, statuisce che ciò che rileva ai fini dell’accoglimento della domanda è l’usura “originaria” o “contrattualizzata” in un contratto di mutuo, con l’ovvia conseguenza della restituzione degli interessi versati.
Atteso, tuttavia, che nell’anno corrente sono intervenute nuove sentenze di merito (cfr Trib. Napoli, II Sez., sent. n. 5949/2014, Trib.Torino sent. n. 1244/14) che, rigettando la domanda proposta dai mutuatari, hanno precisato che i tassi moratori promessi in contratto non vanno sommati aritmeticamente con quelli degli interessi corrispettivi, la verifica della sussistenza o meno del tasso usuraio verrà effettuata tenendo presente il suindicato principio
Documentazione necessaria per effettuare la verifica prodromica all’azione:
1. copia contratto di mutuo o di finanziamento
2. copia estratti conto e rendiconti delle rate pagate
3. copia contratto relativo al conto corrente (per verificare tassi applicati a eventuali sconfinamenti)
Nei contratti bancari è necessario (quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale) intraprendere il procedimento di mediazione che potrebbe condurre – in tempi più brevi – ad un accordo transattivo con l’Istituto Bancario o con la Società Finanziaria