Il minore emancipato è quel minore che non è più soggetto alla potestà dei genitori.
D.
Salve Dol’s Magazine,
Ho trovato per caso un vostro articolo che parla della negazione ai genitori della patria podestà e vorrei fare un’ altra domanda a riguardo.
Prima di tutto mi sembra giusto chiarire che ho 17 anni e tra otto mesi raggiungerò la maggiore età, ma a causa di molte e ripetute situazioni disagianti all’interno della mia famiglia non credo che riuscirò ad aspettare ancora per andermene via di casa. Recentemente sto cercando alloggio tra l’affitto studenti di Roma e aiuto morale e fisico tra gli adulti di cui mi fido e amiche maggiorenni.
So bene che con 17 anni non vado da nessuna parte ed è proprio qui che arriva la mia domanda.
I miei genitori in una discussione di estrema serietà (e non è la prima volta che me lo dicono) mi hanno proposto di andare insieme al Tribunale per poter firmare la delibera per togliere ad entrambi la patria potestà, ma è possibile fare una cosa del genere legalmente? Esiste davvero un modo di togliergli la patria podestà e poter andare a vivere per conto mio o comunque lontano da loro disconoscendoli del tutto?
Aspetto con ansia una risposta,
distinti saluti
R.
Per la legge italiana, il minore rimane incapace di agire sino al compimento del diciottesimo anno di età, ed i genitori rispondono in nome dei figli sino all’avveramento di tale condizione. Dal punto di vista giuridico tale potere è definito potestà genitoriale (regolato dall’art. 316 codice civile) e comporta una serie di diritti ma soprattutto di obblighi a carico dei genitori. I genitori, sino alla maggiore età, sono così individuati come i rappresentanti legali del figlio minorenne.
Il minore emancipato è quel minore che non è più soggetto alla potestà dei genitori. L’emancipazione può riguardare solo il minore almeno sedicenne che è emancipato di diritto solo col matrimonio. Il nostro codice civile, all’art. 390, stabilisce che il minore acquisti automaticamente l’emancipazione, subito dopo aver avuto l’autorizzazione del tribunale a contrarre matrimonio.
Al momento, dunque, questo è l’unico modo per ottenere l’emancipazione nel nostro Paese.
Infatti, nell’ordinamento italiano è considerato minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, che sia stato ammesso dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio. In tal caso il Tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle motivazioni rilevate nell’istanza, sentito il pubblico ministero, i genitori oppure il tutore può, con decreto, ammettere il minore a contrarre matrimonio. Contro lo stesso decreto è ammesso ricorso alla corte d’appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione ai genitori o al tutore, agli interessati, al pubblico ministero e la corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile sul ricorso. Se trascorrono più di dieci giorni senza che sia stato proposto ricorso si parla di emancipazione.
L’emancipazione interviene prima del matrimonio e permane anche se il matrimonio contratto è successivamente dichiarato nullo.
L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione. Il minore emancipato può, con l’assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, l’autorizzazione (se il curatore non è il genitore) deve essere data dal tribunale per i minorenni su parere del giudice tutelare. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, a tutela degli interessi del minore è nominato un curatore speciale.
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore ai sensi dell’art. 343 del codice civile.
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