Troppo spesso l’assenza di un genitore e la sua abdicazione ai doveri genitoriali non è valutata correttamente nelle aule di giustizia
… si sottovaluta sia da parte dei Giudici, sia da parte dei periti che degli assistenti sociali il danno che la latitanza del padre (quasi sempre responsabile di tale omissione) provoca ai figli.
Costituisce un’inversione di tendenza questa bella sentenza del Giudice di Novara, che coadiuvato da un valido consulente tecnico di ufficio, ha saputo ben inquadrare e regolamentare la grave condotta del genitore, che si è reso responsabile per aver violato i doveri fondamentali di cura, crescita ed educazione del figlio, che, conseguentemente, ha riportato danni di natura psicologica e comportamentale.
Esaminiamola insieme: Il Tribunale afferma innanzitutto che la riforma varata dal legislatore con la L. 54/2006 impone di valutare prioritariamente, come è noto, la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, con ciò confermando il diritto alla cd. bigenitorialità.
Mentre l’affidamento ad un solo genitore è previsto alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio di valore nei riguardi dell’affidatario ma anche un corrispondente giudizio di disvalore – in relazione alle capacità educative – nei confronti del non affidatario.
Ciò posto, il Tribunale investito della vicenda ha preso in esame la relazione del Perito d’Ufficio e, dopo averla considerata “tecnicamente adeguata e logicamente motivata” ne ha recepito il contenuto. In particolare, tale relazione ha concluso per l’affidamento esclusivo del minore alla madre, sulla riscontrata idoneità genitoriale di quest’ultima, la quale ha intrapreso un percorso psicologico che le ha permesso di comprendere il disagio del figlio e della corrispondente inidoneità genitoriale del padre, che ha assunto un atteggiamento ondivago nei confronti del minore e si è manifestato scarsamente empatico e per niente affettivo.
Il Consulente ha dato giustamente peso alle parole del padre, così come riferite allo stesso Consulente, in particolare, il genitore ha dichiarato “ se il Giudice decide che me lo dà io lo tengo…se non me lo dà fa niente..Non l’ho fatto venire giù con me…non me l’ha dato, se lo tenga sempre lei…direi che non voglio fare il padre…ad E. diciamo che non lo cerco…ditegli che il papà non lo vuole.”
Il Tribunale ha pertanto correttamente concluso per l’affidamento esclusivo del figlio alla madre, ma è anche andato oltre, approfondendo l’esame psicologico del minore e le ricadute che su di esso hanno avuto le gravi condotte del genitore.
In particolare, il Giudice di Novara ha così motivato “ In punto rapporti padre/figlio, la CTU ha riscontrato un profondo disagio emotivo nel figlio minore, il quale ha grandemente sofferto della lontananza affettiva del padre ed ha introiettato l’abbandono da parte del padre sviluppando una grossa insicurezza, un disturbo comportamentale ed un disturbo emotivo-relazionale, una lieve compromissione delle capacità intellettive e turbe affettive e relazionali di media gravità, per i quali lo stesso è attualmente seguito dal Servizio di NPI. A fronte di ciò e del comportamento paterno improntato ad un rifiuto del figlio ultroneo rispetto alla conflittualità verso l’ex coniuge, la CTU ha valutato inopportuna, allo stato, la predisposizione di un palinsesto di incontri tra il padre ed il figlio.”
E’ molto importante che il Tribunale si sia soffermato sul disagio psicologico del figlio, proteggendolo da ulteriori traumi che potrebbero derivare da una frequentazione con una figura genitoriale inadeguata, laddove oggi la tendenza sempre e costante è quella della salvaguardia della bigenitorialità e di un recupero del genitore non idoneo. Recupero troppo spesso programmato a tutela dei minori, i quali vengono però esposti ad un percorso che li espone a situazioni che non sempre, a mio avviso, sono tutelanti e quasi mai, purtroppo, raggiungono i risultati sperati.
Si legge ancora nella sentenza in esame che è necessario risparmiare al minore, già molto provato, la delusione e la frustrazione di ulteriori rifiuti da parte del padre, il quale, al di là delle mere affermazioni di principio espresse negli atti difensivi, ha dimostrato con il proprio comportamento di non essere affatto interessato ad una frequentazione affettivamente significativa del minore e di non aver compreso lo stato di prostrazione psicologica ed emotiva che lo affligge.
Inoltre, il Tribunale ferma restando la necessità di sostegno psicologico al minore, ritiene che non può consentirsi alcuna modalità di frequentazione con il padre, né de visu, né per telefono, né per e.mail, sms o skype, essendo necessario che qualsiasi contatto tra il padre ed il figlio venga monitorato e controllato direttamente dal Servizio Sociale.
Infine, il Tribunale di Novara ha condannato il padre al risarcimento a favore del figlio, ex art. 709 ter cpc, dal punto di vista del danno punitivo; anche tale ulteriore scelta è da condividere pienamente, perché irrogare una sanzione pecuniaria aiuta a creare una cultura all’osservanza dei doveri, in special modo di quelli genitoriali, in questo senso parlerei di una funzione pedagogica della legge.