La lesione dei diritti primari della persona, costituzionalmente protetti cagiona un illecito civile dà luogo alla legittima azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Ci si chiede se l’inosservanza degli obblighi genitoriali di cura, mantenimento, educazione ed istruzione integra la lesione dei diritti inviolabili dei figli, con conseguente condanna dell’ascendente al risarcimento del danno anche non patrimoniale, e in particolare di quello esistenziale, sofferto dagli stessi figli.
La Suprema Corte, con una recente sentenza, ha risposto positivamente al quesito.
E’ la storia di un figlio non riconosciuto che, divenuto adulto, ha chiesto, previo accertamento della paternità, la condanna in suo favore di una somma pari all’assegno di mantenimento, mai ricevuto, capitalizzato per un certo numero di anni, a titolo di risarcimento per il danno sofferto.
I giudici di merito accolgono la domanda e condannano il padre al pagamento della somma di euro 25.000,00, determinata in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno esistenziale.
I giudici di legittimità hanno confermato la decisione sul presupposto che il padre era ben a conoscenza dell’esistenza del figlio, che non ha voluto riconoscere, sottraendosi a tutte le sue responsabilità; ha posto in essere una colpevole condotta grave e reiterata di sottrazione agli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione, con conseguente condanna al risarcimento nei confronti del figlio, che senza dubbio è stato condizionato, limitato e penalizzato nella sua crescita e nel suo sviluppo.
Da qui, secondo i giudici, la lesione dei diritti primari della persona, costituzionalmente protetti cagiona un illecito civile che dà luogo alla legittima azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali.
E’ molto importante che i Giudici si facciano portatori della tutela dei diritti inviolabili della persona, garantiti dalla nostra Costituzione, oggi calpestati e disconosciuti a discapito della cultura e della morale del popolo italiano.
Simona Napolitani, avvocato in Roma, e.mail: avvocatonapolitani@gmail.com