Introdotti dalla legge di stabilità per il 2013, finalmente sono divenuti operativi.
NOVITA’, REGOLE, VIRTU’ E VINCOLI
Introdotti dalla legge di stabilità per il 2013, finalmente sono divenuti operativi. Saranno disponibili per i genitori lavoratori dipendenti, previa definizione (in sede di contrattazione collettiva) delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Entrambi i genitori lavoratori dipendenti potranno fruire del congedo parentale su base mensile, a giornate o su base oraria. Per quelli su base oraria la richiesta deve essere formulata con 2 giorni di preavviso.
Nel caso di assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti potranno fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Non è permesso cumulare tali congedi con altri permessi o riposi disciplinati dal Testo Unico sulla maternità (ad esempio con i riposi per l’allattamento)
L’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale. Il D. Lgs. 80/2015 ha ampliato il periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino o della bambina) sia il periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni). In pratica, stessa durata spalmata su più anni.
Con fruizione su base oraria (con compresenza nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa) le domeniche – ed i sabati i caso di settimana corta – non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo
Per il 2015 la fruizione del congedo è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno dalla nascita o dall’ingresso del/della minore in caso di adozione.
Sono 3 le modalità attraverso le quali richiederli:
- WEB, tra i servizi OnLine dedicati al cittadino sul sito inps.it. È necessario l’accesso tramite PIN, e selezionare le voci
“Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”
“Maternità”
“Acquisizione domanda”
- CONTACT CENTER INTEGRATO: al numero verde 803164, gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da cellulare
- PATRONATI, attraverso i servizi telematici offerti ad essi.
L’importante innovazione, attesa da molto tempo e per la quale come Consigliera di Parità per l’Emilia Romagna mi sono più volte attivata, apre interessanti scenari:
- Potremmo assistere ad un incremento delle richieste dei padri, oggi ancora poco presenti tra i richiedenti, facilitando complessivamente la condivisione;
- La conciliazione (insieme alla condivisione) potrebbe essere economicamente più sostenibile per padri e madri;
- la previsione del part time al 50% potrebbe facilitare situazioni scoperte da contrattazione collettiva.
Al contempo non si può fare a meno di registrare alcuni elementi di criticità:
- L’obbligo alla fruizione di mezze giornate in assenza di contrattazione collettiva, potrebbe portare a sovrastimare il reale fabbisogno individuale (con relativa penalizzazione economica);
- Esiste una impossibilità di utilizzo per le/i dipendenti pubblici a causa sia della mancanza di contrattazione collettiva sia del fatto che l’istituto del congedo parentale è a carico dell’Amministrazione Pubblica di appartenenza e non dell’INPS.