D.
Buongiorno.
Premettendo che tale indicazione mi serve esclusivamente a fini fiscali, avendo io deciso di iscrivermi all’università, volevo domandare quanto segue.
Ho ventotto anni e sono sposata da tre con mio marito, del quale sono a carico. Ho però sempre vissuto con mia madre, la quale è divorziata da mio padre dal 98.
Dal momento che ho composto una mia famiglia, può la potestà genitoriale di mio padre essere decaduta per “cause naturali” o serve sempre e comunque una sentenza di un giudice? Quali sono gli articoli del codice a cui fare riferimento?
Grazie
Cordiali saluti
R.
Gent.ma Signora Cecilia,
con riferimento alla Sua domanda sono a precisarLe che con il raggiungimento della maggiore età, giuridicamente cessa la potestà genitoriale ed il figlio acquisisce la piena capacità di agire.
Non serve alcuna declaratoria da parte del Giudice.
Ed invero, l’art. 316 del nostro Codice Civile che disciplina proprio la responsabilità genitoriale così recita: “…Responsabilità genitoriale. (1)
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 39, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.”
Pertanto, quando si parla di responsabilità genitoriale (vecchia patria potestà prima e potestà genitoriale poi) ci si riferisce esclusivamente all’esercizio dei diritti e doveri che gravano sui genitori nei confronti dei soli figli minori.
Tanto ciò è vero che chiamato a giudicare sul procedimento per la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale è, non a caso, il Tribunale per i minorenni. (cfr Cassazione civile sez. VI 14 ottobre 2014 n. 21633).
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, invio cordiali saluti.
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