IL REATO DI ATTI PERSECUTORI NELL’AMBITO FAMILIARE:
QUANDO È STALKING?
PREMESSA
L’argomento prende spunto da una sentenza del 2011 con la quale la Suprema Corte ha tratto una linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 c.p. e la fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., rubricato “atti persecutori”, per sondare il terreno delle condotte vessatorie attuate nell’ambito familiare, prima e dopo la cessazione della convivenza.
La cronaca ci offre troppo spesso casi di vittime di atti persecutori – c.d. stalking – da parte di ex partner e, pertanto, non può passare inosservato il graduale aumento del fenomeno che, pur comparso nel nostro Paese agli inizi del nostro secolo, ha trovato una disciplina applicabile solo nel febbraio del 2009, con l’introduzione dell’art. 612-bis c.p.
Dalla numerosa casistica esaminata della giurisprudenza di merito e, soprattutto, di legittimità in relazione ai delitti di stalking, è emerso che non tutti i casi di condotte vessatorie poste in essere da parte di ex “risentiti” o “respinti” possono essere ricondotte nell’ambito della fattispecie penale di cui al 612-bis c.p. ma, piuttosto, dovrebbero essere inquadrate nel reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. e ciò rileva sotto l’aspetto sanzionabile, in quanto la fattispecie de qua è più grave rispetto alla prima e prevede una pena più severa.
A partire dai primi anni del ventunesimo secolo, il panorama giuridico moderno si è “arricchito” di una peculiare tipologia di condotte che, assumendo i connotati di un fenomenismo, ha indotto i legislatori di molti Paesi, prima del nostro, ad intervenire normativamente per definire la nuova fattispecie di reato, c.d. “stalking”.
Inizialmente disciplinato negli Ordinamenti del common-law1, sono state introdotte leggi specifiche negli Stati Uniti d’America2, in Australia3, in Nuova Zelanda e in alcuni Stati d’Europa4. Nella maggior parte degli ordinamenti
1 “Legge comune”: il diritto consuetudinario in quanto distinto dalla legge scritta. Sistemi di common law, i sistemi giuridici anglosassoni contrapposti ai sistemi di diritto codificato di derivazione romanistica. 2 Il primo stato americano che ha criminalizzato il reato di stalking è stata la California nel 1990, a seguito di numerosi casi accaduti proprio nel Golden State. Dopo la California, nel giro di tre anni, tutti gli Stati americani hanno seguito l’esempio dotandosi di norme anti-stalking, che prevedono una serie di pene molto rigide, incluso il carcere. 3 Nel 1994 lo stato del Queensland è stato il primo a dotarsi di una legge anti-stalking e contro le violenze domestiche. Le pene variano da un massimo di 10 anni di prigione a una multa nel caso in cui lo stalking sia di bassa intensità. Le leggi australiane hanno una peculiarità. A differenza della legislazione statunitense, le norme australiane non richiedono che la vittima provi di aver sofferto di stress, ansie e paure in seguito all’azione dello stalker. In alcuni Stati, poi, la legge ha una valenza extra-territoriale, ovvero lo stalker può essere portato in tribunale dalla vittima anche se risiedono in Stati diversi. 4 In particolare, le leggi ad hoc in Francia, Spagna, Austria, Germania, Gran Bretagna e Olanda
stranieri, ai fini della configurazione del reato di stalking, si richiede una «serie di comportamenti ripetuti», anche se non viene indicato un numero minimo di condotte, fatta eccezione per il Regno Unito, la cui legislazione ritiene sufficiente la reiterazione del comportamento per due volte5.
L’insorgenza di tale fenomeno, che non ha di certo risparmiato il nostro Paese, è stata inizialmente affrontata in sede giurisprudenziale quale luogo di confronto tra le diverse scuole di pensiero, per poi approdare, nel 2009, sul piano normativo.
Infatti, su impulso della giurisprudenza, il legislatore ha provveduto ad introdurre il c.d. reato di “stalking” con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 116. A prescindere dalle considerazioni relative ai presupposti della necessità e dell’urgenza che ne abbiano giustificato il ricorso nel momento cruciale della sua adozione, lo strumento normativo ha operato una modifica del codice penale, con l’aggiunta dell’art. 612-bis7 c.p., rubricato “Atti persecutori”, al novero dei reati contro la libertà morale, di ingiuria (594 c.p.), di violenza privata (610 c.p.), di minaccia (612 c.p.) e di molestia o disturbo alle persone (660 c.p.).
In particolare, alla luce dei casi esaminati dalla Corte di Cassazione, è possibile tratteggiare i “segni particolari” del c.d. “stalking”, definendolo come un reato abituale che si caratterizza per la condotta persecutoria e reiterata da parte di un agente – stalker – al fine di intimorire la vittima. Al riguardo, la Cassazione in un caso del 20118 ha ritenuto «sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell’equilibrio psicologico della vittima», affermando che “può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia “reiterati” (reato abituale) e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche9 (reato comune)”.
In particolare, la Cassazione ha definito il reato di atti persecutori un reato contro la persona ed, in particolare, contro la libertà morale, essendo sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell’equilibrio psicologico della vittima».
5 Anche la giurisprudenza nazionale, oggi, riconosce sufficiente la reiterazione di due condotte persecutorie per integrare la fattispecie del reato di cui all’art. 612-bis c.p. La Sez. V della Cassazione, con la sentenza del 5 luglio 2010, n. 25527 ha espressamente ritenuto che «anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis c.p., se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita.» 6 Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori” convertito dalla legge 23 aprile 2009 n.38 (allegato) 7 Art. 612-bis c.p. (allegato) 8 cfr. Sez. V, 7.3.2011 n. 8832 9 Cass. Sez. V, 7.3.2011 n. 8832
Lo ‘stalking’ – che deriva dall’inglese e significa letteralmente “stanare la preda” – è un termine con cui vengono identificate e punite con la reclusione le condotte reiterate mediante le quali si “minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Il motivo per il quale si ritiene che il legislatore abbia voluto introdurre una disposizione ulteriore, rispetto a quelle già disciplinanti i reati di cui alla Sezione III del codice penale, “Dei delitti contro la libertà morale”10, risiede nella peculiarità di questa norma, atteso che le altre non erano (più) considerate idonee a fornire copertura a tutte le possibili manifestazioni persecutorie, lasciando impunite una serie di condotte poste in essere dalle/gli stalker.
A differenza delle altre fattispecie penali, infatti, il reato di atti persecutori può assurgere ad un assorbimento di diverse condotte, poiché lo stalking è posto in essere dall’agente – c.d. stalker – con condotte reiterate di minaccia o molestia, che determinano nella persona offesa “un perdurante e grave stato di ansia o paura”. Spesso accade che tali condotte arrivino a generare nella vittima un “fondato timore” per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di altra persona alla stessa legata da un vincolo affettivo. Nondimeno, la vittima è spesso costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.
La Cassazione, ad esempio, per colmare la lacuna della mancata punibilità dello stalking, ha talvolta ricondotto gli atti persecutori nel reato di molestie o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. manipolando la relativa contravvenzione attraverso la modifica del bene giuridico tutelato, ovvero spostando l’attenzione dalla tranquillità pubblica per l’incidenza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico alla quiete privata, finendo per incidere anche sugli elementi costitutivi del reato.
Ai fini della configurabilità del reato di molestie, infatti, per petulanza si intende “un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera di libertà”. Ne consegue che la pluralità delle azioni petulanti costituisce, in una sentenza del 2008, elemento costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all’ipotesi del reato continuato”.
Pertanto, si apre il passaggio da reato di mera condotta (che si consuma anche con una sola azione di per sé idonea ad arrecare molestia) a reato abituale,
10 Codice Penale, libro II, Titolo XII, Capo III – Sezione III del codice penale, “Dei delitti contro la libertà morale”
configurandosi tale la “condotta dell’ex coniuge che ripetutamente e insistentemente segue con l’auto la vittima, per motivi di rivalsa”.
Nonostante sia stato definito reato comune, contro la libertà morale della persona, in generale l reato di stalking trova il suo contesto ‘ideale’ nell’ambito di una relazione personale (consumatasi) tra l’agente e la vittima, laddove il movente può essere scatenato dalla rottura del rapporto, stante l’incapacità della/o stalker di accettare la separazione, soprattutto se subìta. Il modello tipico che si configura, al riguardo, è quello del “risentito”, un ex partner che desidera vendicarsi per la rottura della relazione sentimentale, a suo avviso, ingiustamente e si sente spinto a ledere sia l’immagine che la persona stessa.
Pertanto, fino all’introduzione della norma che punisce la condotta di atti persecutori, gran parte della giurisprudenza di legittimità era solita applicare, nei casi di stalking tra ex coniugi o ex conviventi, la disciplina di cui all’art. 572 c.p.. In un caso del 200711, infatti, la Cassazione afferma che «il reato di maltrattamenti in famiglia configura una ipotesi di reato necessariamente abituale costituito da una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo, trattasi di fatti singolarmente lesivi dell’integrità fisica o psichica del soggetto passivo, i quali non sempre, singolarmente considerati, configurano ipotesi di reato, ma valutati nel loro complesso devono integrare, per la configurabilità dei maltrattamenti, una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa».
Tuttavia, non è possibile escludere che l’introduzione di una fattispecie penale, disciplinante la previsione di condotte specifiche, possa aver ingenerato qualche confusione qualora verificatesi nell’ambito familiare, ovvero in particolare qualora l’agente e la vittima siano persone legate da una convivenza o un matrimonio.
In riferimento allo stalking in ambito familiare, sulla base di quanto affermato da consolidata giurisprudenza, non tutte le condotte persecutorie poste in essere da un ex partner debbono essere inquadrate ai sensi della fattispecie di cui al 612-bis c.p., potendo invece rientrare nell’ambito disciplinare del reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 572 c.p.
Infatti, al riguardo, per individuare la disciplina applicabile nel caso concreto, occorre distinguere tra le situazioni che, rispettivamente, integrano due diverse fattispecie di reato, laddove:
11 Sez. III, 16 maggio 2007 n. 22850
- Per la configurazione della fattispecie penale di cui all’art. 572 c.p.12, occorre che il reato sia consumato nell’ambito familiare o di convivenza, in quanto si richiede che tra l’agente e la vittima vi sia un legame (coniugi, conviventi, genitori e figli);
- Per la configurazione della fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., invece, il legislatore punisce ‘chiunque’ pone in essere le condotte persecutorie, a prescindere dalla relazione che possa esserci tra l’agente e la persona offesa. Tuttavia, con il decreto legge 93 del 2011 – c.d. “femminicidio” – è stata inserita la previsione aggravante in base alla quale la legge inasprisce la pena, prevedendone l’aumento, ove lo stalker sia una persona che agisca nei confronti di colui o colei che, prima della separazione, era a questi legata da un rapporto di coniugio o convivenza, a qualsiasi titolo.
Esaminando i casi decisi dalla Cassazione, dopo l’introduzione della fattispecie di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., può evincersi che la giurisprudenza opera un distinguo tra le opposte situazioni che possono verificarsi nell’ambito di una relazione di coppia, convivente o sposata. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha continuato ad applicare la disciplina punitiva prevista per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., laddove le condotte persecutorie poste in essere dall’agente dopo la separazione o l’allontanamento dalla vittima appaiano come una prosecuzione dei comportamenti molesti e violenti tenuti dallo stesso durante il rapporto.
A tal proposito sovviene la sentenza con cui, nel 201113, la IV Sezione Penale della Suprema Corte affronta per la prima volta, in modo analitico e dettagliato, la problematica, ricorrente spesso nella pratica, dei rapporti tra
12 Dispositivo dell’art. 572 Codice Penale – (1) Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia (2) o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. [La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.] (3) Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni (4). Note (1) Sia il testo sia la rubrica dell’articolo sono stati modificati dall’art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172. In precedenza tale disposizione recita: “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.” (2) Il concetto di persona della famiglia tradizionalmente veniva circoscritto ai coniugi, consanguinei, affini, adottati e adottanti, ora invece si propende per un’interpretazione estensiva in cui rientrano dunque i soggetti legati da qualsiasi rapporto di parentela, nonché i domestici, a patto che vi sia convivenza. Si tratta di un requisito importante che comporta quindi l’ammissibilità della fattispecie in esame anche nei confronti del convivente more uxorio. (3) Tale comma è stato prima inserito dall’art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172 e poi abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 2013, n. 119. (4) Si tratta di un’ipotesi di delitto aggravato dall’evento lesione, evento che non deve però essere voluto, se così fosse infatti il reo risponderebbe di lesioni ex art. 583. 13 Cass. pen. Sez. VI, sent. 24 novembre 2011 – 20 Luglio 2012 La Cassazione traccia la linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking – Nota a (dep. 20 giugno 2012), n. 24575, Pres. Serpico, Rel. Paoloni [Carmelo Minnella]
il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), che aveva trovato soluzioni differenti nella giurisprudenza di merito.
Gli ermellini, dopo una dettagliata disamina delle differenze intercorrenti tra le due fattispecie, relativamente all’oggetto giuridico ed agli elementi costitutivi di ciascuna, compiono un’analisi esegetica della clausola di riserva contenuta nell’art. 612-bis c.p., passando poi ad esaminare la particolare ipotesi in cui le condotte vessatorie siano poste in essere dal coniuge legalmente separato o divorziato, o da un soggetto che abbia intrattenuto una relazione affettiva con la persona offesa.
Nel caso di specie si evince che, a seguito della decisione della moglie di separarsi, il marito aveva cominciato a porre in essere innumerevoli episodi vessatori nei suoi confronti, con minacce e intimidazioni, percosse e, inoltre, gesti simulati di autolesionismo consistenti in apparenti tentativi di suicidio volti a colpevolizzare la donna per la cessazione della convivenza. La donna, pertanto, aveva sporto denuncia e il marito era stato condannato in primo e in secondo grado per maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 c.p. in quanto non sanzionabile all’epoca dei fatti ai sensi dell’art. 612-bis c.p. Di fatto, quando gli atti persecutori erano realizzati successivamente alla cessazione della convivenza tra coniugi, la Suprema Corte aveva talvolta ricondotto le incursioni persecutorie nei maltrattamenti in famiglia, ritenendole configurabili nonostante la cessazione della convivenza.14
Tuttavia, nel caso in esame, la Suprema Corte afferma che le differenze tra le due fattispecie penali – stalking e maltrattamenti in famiglia – consistono nell’oggettività giuridica e nei soggetti attivi e passivi delle due condotte illecite, ancorché le condotte materiali dei reati appaiono omologabili per modalità esecutiva e per tipologia lesiva.
Invero, la Corte ribadisce in altre sue pronunce15 che il reato di maltrattamenti è un reato contro l’assistenza familiare e il suo oggetto giuridico è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dell’interesse delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica; tuttavia, nella nozione di famiglia non vi ricomprende il solo nucleo familiare formatosi ai sensi dell’art. 29 della Costituzione, bensì intendendo per famiglia ogni gruppo di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, si siano instaurati rapporti di
14 Cass. Sez. VI, 26 agosto 2008, sentenza n. 26571 15 Cass. Sez. III, 13 dicembre 2011 n. 46196
assistenza e solidarietà reciproche per un apprezzabile periodo di tempo, senza la necessità di una convivenza16.
Il reato di atti persecutori invece è un reato contro la persona ed in particolare contro la libertà morale che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche, ma oltre che reiterate, le condotte di minaccia o molestia devono ingenerare certi mutamenti sul piano psichico o comportamentali.
Venendo alla soluzione interpretativa offerta dalla Suprema Corte per dipanare la questione della disciplina applicabile alle condotte persecutorie poste in essere da un ex nei confronti del proprio partner dopo la separazione, è imprescindibile ricordare che parte della giurisprudenza di merito riteneva la concorrenza tra i due reati, ravvisandosi maltrattamenti nella condotta tenuta fino all’epoca in cui la persona offesa si era allontanata dall’abitazione e reato di cui all’art. 612-bis c.p. nelle condotte successive a questa data17, delineandosi una sorta di muro divisore di applicazione delle due fattispecie, legandolo al momento temporale della cessazione della convivenza. Altra parte della giurisprudenza escludeva il concorso tra i delitti de quibus, ritenendo che le reiterate e offensive manifestazioni di aggressività e violenza del coniuge (magari per costringere la moglie a riprendere la convivenza) qualora in prosecuzione di precedenti condotte vessatorie effettuate presso il domicilio familiare durante la separazione, dovessero rimanere assorbite nella fattispecie di maltrattamenti in famiglia e come tali sanzionate, escludendo il concorso con l’ulteriore contestazione di atti persecutori.18
La sentenza in commento aderisce all’orientamento, espresso da parte della dottrina19 che esclude, in generale, il concorso apparente di norme tra i maltrattamenti e lo stalking, laddove la condotta persecutoria si realizza nell’ambito di rapporti previsti dall’art. 572 c.p., prevalendo quest’ultima fattispecie più grave. Viceversa, la Corte ammette il concorso nel caso in cui vi sia la cessazione del sodalizio familiare e affettivo e pertanto ritiene idoneo il reato di cui all’art. 612-bis c.p. a sanzionare con effetti diacronici quei comportamenti esulerebbero dalla fattispecie dei maltrattamenti in caso di divorzio o di relazione affettiva definitivamente cessata.
In sostanza, la Cassazione nella sentenza in commento sposta pertanto il confine tra le due fattispecie non nella cessazione della convivenza ma nel divorzio o nella cessazione definitiva del rapporto, riducendo
16 Cass. Sez. V, 22.5.2008 n. 20647; Sez. II, 22.10.2009 n. 40727 17 Trib. Napoli, 30 giugno 2009; Trib. Lucera, 10 luglio 2009 18 Trib. Caltanissetta, 4 gennaio 2010; Trib. Termini Imerese, 24 ottobre 2011 19 A.M. Maugeri, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, Torino, Giappichelli, 2010 153 s..
notevolmente l’ambito di applicazione dell’art. 612-bis c.p. ma, in questi ultimi casi, laddove siano stati contestati entrambi i reati, i relativi fatti andranno tutti inquadrati nella fattispecie più grave del reato di maltrattamenti in famiglia, poiché l’aggravante di cui al co. 2 dell’art. 612- bis c.p.20 non impone un restringimento dell’area occupata dall’art. 572.
Per quanto sopra riportato, sembra inevitabile concludere con l’invito, per il soggetto più debole della coppia, alla consapevolezza che le condotte vessatorie poste in essere dal proprio partner (durante il rapporto o dopo la separazione) non solo non rappresentano alcuna forma di amore bensì una forma di violenza psicologica, quando non degeneri in una violenza fisica a volte letale. Pertanto, il primo passo che una potenziale vittima di comportamenti molesti o violenti dovrebbe fare è quello di rivolgersi ad un professionista e lasciarsi consigliare prima che sia una situazione irrimediabile.
Ritengo che la nostra cultura non sia ancora così evoluta per far emergere questo fenomeno come un assalto alla dignità umana, tutelata ex art. 2 della Costituzione e che ogni vittima di stalking (o comunque violenza da parte di un partner) rappresenti una grave sconfitta per lo Stato, incapace di garantire la tutela dei diritti inviolabili prevista dalla Costituzione.
20 Il 2° comma dell’art. 612-bis c.p. infatti prevede l’aumento di pena per il caso che il soggetto agente sia legalmente separato, ovvero divorziato o persona che sia stata legata da relazione affettiva