Per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sono state prese diverse misure che scatteranno il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Per ora però si applicano “in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno medesimo. Per gli anni successivi serviranno altri decreti legislativi con relativa copertura finanziaria. Per il momento ì il governo si impegna a valutare la possibilità “di finanziare servizi di baby sitting e asili pubblici in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice o, in alternativa, l’incentivazione di servizi innovativi quali il ‘nido di famiglia’ o la ‘tagesmutter’”.
Cosa c’è di nuovo?
1) Congedo parentale retribuito al 30% fino al sesto anno del bambino o della bambina. L’impegno del governo è che in futuro i genitori lavoratori ne potranno usufruire anche oltre, ma solo entro certe soglie di reddito.
2) Congedo parentale non retribuito. Dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino. La durata resta a 6 mesi, che sale a 10 estendibili a 11 mesi per entrambi i genitori.
3) Congedo parentale a ore. Questa misura permetterebbe di trasformare il full time in part time. Ciascun genitore può scegliere il congedo parentale su base oraria invece che giornaliera, “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente” all’inizio del congedo parentale.
4) Maternità obbligatoria e parto prematuro. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto sia stato prematuro, saranno aggiunti al periodo di maternità di cui la mamma deve usufruire dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi.
5) Preavviso al datore di lavoro. Si riduce da quindici a cinque giorni il periodo minimo di preavviso per l’esercizio del diritto al congedo parentale da comunicare al datore di lavoro.
6) Telelavoro. Per incentivare il ricorso al telelavoro per ‘cure parentali’, si prevede un beneficio normativo per i datori di lavoro privati: ossia escludendo questi lavoratori dal computo di limiti numerici previsti per l’applicazione di previsioni normative legate alla base occupazionale.